Turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente
Delitti contro la pubblica amministrazione - Delitti dei privati contro la Pa - Turbata libertà degli incanti - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - Configurabilità - Caratteristiche di una trattativa privata - Esclusione.
I delitti di cui agli artt. 353 e 353 bis c.p. non si configurano allorquando vi sia una trattativa privata svincolata da ogni schema concorsuale, o quando sia prevista solo una comparazione di offerte che la pubblica amministrazione è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione, oppure quando, pure in presenza di più soggetti interpellati, ciascuno presenti indipendentemente la propria offerta e l'amministrazione conservi piena libertà di scegliere secondo criteri di convenienza e di opportunità propri della contrattazione tra privati. (Nel caso in esame i giudici hanno pertanto escluso che fosse configurabile la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 353-bis c.p. ritenendo che la Pa avesse proceduto legittimamente ad affidamento diretto e non avendo comunque ritenuto di predisporre, a tal fine, benché non obbligata a farlo, una trattativa privata in base a un pur rudimentale schema concorsuale).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 18 dicembre 2018 n. 57000
Concorso in turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - Configurabilità degli elementi soggettivi e oggettivi dei reati ascritti - Divieto di applicazione della norma in malam partem - Genericità delle censure - Inammissibilità.
Il delitto di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione in cui vi sia una procedura di gara, anche informale e atipica, quale che sia il nomen iuris adottato e anche in assenza di formalità, mediante la quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente, a condizione, tuttavia, che l'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, previamente indichi i criteri di selezione e di presentazione delle offerte, ponendo i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 6 luglio 2018 n. 30730
Reati contro la pubblica amministrazione - Reati (in genere) - Turbata libertà degli incanti - Gara informale - Nozione - Condizioni per la sussistenza del reato.
Il reato di turbata libertà degli incanti non è configurabile solo in presenza di pubblici incanti o di licitazioni private, cioè quando vi sia diretta applicazione delle norme in materia di aggiudicazione di appalti, ma in tutti i casi in cui vi sia una procedura di gara anche informale e atipica, mediante la quale la pubblica amministrazione decide di individuare il contraente e concludere un contratto che assicuri una libera competizione tra più concorrenti.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 26 febbraio 2016 n. 8044
Turbata libertà degli incanti - Ambito di applicazione - Gare di consultazione - Applicabilità - Limiti.
Il reato di cui all'articolo 353 del C.p. non è configurabile nell'ipotesi di contratti conclusi dall'amministrazione a mezzo di trattativa privata, a meno che la trattativa privata, al di là del nomen iuris, si caratterizzi per la presenza di una vera e propria “gara”, sia pure informale, attraverso la realizzazione di una vera e propria “procedimentalizzazione” di «gare ufficiose» o «di consultazione» finalizzate all'individuazione del contraente, attraverso la previsione di regole procedurali per il loro svolgimento.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 23 novembre 1998 n. 12238