Civile

Tutela dei marchi: azione reale peri diritti di esclusiva e azione personale per concorrenza sleale

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto.

Impresa - Segni distintivi - Marchio - Contraffazione - Uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente - Appropriazione o contraffazione del marchio - Configurabilità - Tutela del marchio e repressione della concorrenza sleale - Cumulabilità - Sussistenza.
L'attività illecita, consistente nell'appropriazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente, può essere da quest'ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 29 gennaio 2019, n. 2473

Marchi e brevetti - Concorrenza sleale - Confondibilità dei prodotti - Autonomia delle azioni.
Per l'azione di concorrenza sleale rilevano sia la confondibilità dei prodotti contrassegnati, sia le concrete modalità di utilizzo dei segni medesimi. L'azione concessa per reprimere una fattispecie di concorrenza sleale e quella a tutela del marchio sono diverse tra loro per natura, presupposti e oggetto, avendo la prima carattere personale e comportando la confondibilità con i prodotti del concorrente ed il possibile sviamento della clientela con relativo danno, nella seconda potendosi presumere l'intenzionalità dell'agente.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 25 gennaio 2017 n. 1940

Marchi e brevetti - Tutela - R.d. n. 929 del 1942 - Identità tra marchi - Identità fonetica tra i due segni - Rilevanza - Accertamento in sede di merito - Insindacabilità in cassazione - Azione di contraffazione del marchi e azione di concorrenza sleale - Assenza di coincidenza di causa petendi - Giudicato interno - Insussistenza - Azione di contraffazione: natura reale - Prodotti - Affini - Contraffazione - Confondibilità - Presupposto - Identità o affinità - Nozione - Inclusione dei prodotti nella stessa classe merceologica - Rilevanza - Esclusione.
L'azione di contraffazione del marchio d'impresa ha natura reale, e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall'accertamento della effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno, accertamento riservato, invece, al giudizio di concorrenza sleale.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 4 marzo 2015 n. 4386

Concorrenza (diritto civile) - Sleale - Atti di concorrenza - Confusione di prodotti e attività - Altri atti idonei a creare confusione - Domanda di repressione della concorrenza sleale - Contestualità con l'azione a tutela del marchio - Possibilità - Diversità di presupposti - Configurabilità - Conseguenze - Rigetto della prima domanda - Esame della seconda - Necessità.
L'azione per la repressione della concorrenza sleale e l'azione a tutela del marchio sono diverse per natura, presupposti e oggetto, in quanto la prima, avente carattere personale, presuppone la confondibilità con i prodotti della concorrente e, quindi, la possibilità di uno sviamento della clientela, con conseguente danno, mentre la seconda, avente natura reale, opera indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti; inoltre, nell'azione per concorrenza sleale l'intenzionalità dell'agente è presunta, laddove nell'azione a tutela del marchio la responsabilità del contraffattore è indipendente da connotazioni soggettive. Pertanto, il rigetto della domanda a tutela del marchio non esonera il giudice dall'esame della diversa domanda a tutela della concorrenza.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 3 aprile 2009 n. 8119

Beni - Immateriali - Marchio - Contraffazione - Uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente - Appropriazione o contraffazione del marchio - Configurabilità - Tutela del marchio e repressione della concorrenza sleale - Cumulabilità - Sussistenza.
L'attività illecita, consistente nell'appropriazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente, può essere da quest'ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 19 giugno 2008 n. 16647

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