Civile

Tutela della privacy: diritto all'oblio e all'informazione

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Diritto alla riservatezza - Diritto all'oblio - Diritto di cronaca - Pubblicazione di un articolo di giornale - Rievocazione storica - Legittimità - Interesse pubblico - Condizioni.
Quando una notizia di cronaca del passato, diffusa a suo tempo nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, viene diffusa nuovamente a distanza di un lasso di tempo significativo a seguito di scelte editoriali, l'attività svolta dal giornalista riveste carattere storiografico. Il diritto dell'interessato a mantenere l'anonimato sulla sua identità personale è prevalente, a meno che non sussista un interesse pubblico ai fatti ovvero il protagonista ricopra una funzione che lo rende pubblicamente noto. In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti ed eventi del passato, ferma restando la libertà di stampa e informazione protetta garantita dall'art. 21 Cost., bisogna valutare l'interesse pubblico, concreto e attuale alla menzione di elementi identificativi di fatti e persone protagonisti della vicenda. La menzione è lecita solo nel caso in cui si tratti di personaggi che destino l'interesse della collettività sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 22 luglio 2019 n. 19681

Stampa - Diritto di cronaca - Diritto all'oblio - Bilanciamento di interessi.
Il diritto di cronaca, quale diritto soggettivo pubblico, è ricompreso nel più ampio concetto di libera manifestazione del pensiero e della stampa, scontrandosi tuttavia, sempre, con il diritto all'oblio e alla riservatezza riconosciuto ai protagonisti dei fatti di cronaca più noti, richiedendo caso per caso un bilanciamento tra le posizioni contrapposte mediante un'equa valutazione dell'interesse pubblico alla notizia e la rilevanza penale di questa, il grado di notorietà dell'interessato ed eventuali lesioni dell'immagine o altri danni che possano derivarne, con la precipua previsione del diritto di replica al protagonista.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 5 novembre 2018 n. 28084

Personalità (diritti della) - Riservatezza - In genere diritto all'oblio dell'interessato - Limite costituito dall'esercizio del diritto di cronaca - Sussistenza - Condizioni - Specifici presupposti - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Lesione del diritto alla riservatezza - Fattispecie.
In tema di diritto alla riservatezza, dal quadro normativo e giurisprudenziale nazionale (artt. 2 Cost., 10 c.c. e 97 della l. n. 633 del 1941) ed europeo (artt. 8 e 10, comma 2, della CEDU e 7 e 8 della c.d. "Carta di Nizza"), si ricava che il diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza dei seguenti specifici presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia a un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo e attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali); 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno avanzata da un noto cantautore, a seguito della trasmissione su una rete televisiva, a oltre cinque anni dall'accaduto, delle immagini relative al suo rifiuto di rilasciare un'intervista accompagnate da commenti denigratori).
• Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 20 marzo 2018 n. 6919

Stampa - Diritto di cronaca - Diritto all'oblio dell'interessato - Limite costituito dall'esercizio del diritto di cronaca - Sussistenza - Condizioni - Interesse attuale alla diffusione della notizia - Presupposto - Diretto collegamento con vicende recenti - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Lesione del diritto alla riservatezza - Fattispecie.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali non siano pubblicamente rievocate (nella specie, il cd. diritto all'oblio era invocato in relazione a un'antica militanza in bande terroristiche) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo e attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell'ex terrorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità, diversamente risolvendosi il pubblico e improprio collegamento tra le due informazioni in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 26 giugno 2013 n. 16111

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