Tutte le voci per la giusta dichiarazione dei redditi del professionista
In vista della scadenza della dichiarazione dei redditi 2019 va pianificato il lavoro di raccolta della documentazione necessaria. Vediamo alcuni punti utili per tracciare il lavoro tenuto conto che i professionisti determinano il reddito tassabile, in linea di principio, sulla base del principio di cassa per cui rilevano gli onorari percepiti e i costi pagati nel corso dell’anno.
Tra cassa e competenza
Secondo le Entrate (risoluzione n. 138/E/2009), per i compensi percepiti con assegni, ha rilevanza la materiale consegna del titolo al ricevente; per i compensi pagati con bonifico bancario il momento in cui il professionista consegue l’effettiva disponibilità delle somme (accredito sul proprio conto corrente). Le stesse regole si applicano sul versante dei costi. In relazione alle spese sostenute con carta di credito è da ritenere che rilevi il momento in cui il pagamento viene materialmente eseguito. Per alcuni costi, però, si deroga al criterio di cassa valorizzando il maturato nell’anno di competenza. Ci riferiamo, ad esempio, al Tfr dei dipendenti, agli ammortamenti e ai costi dei leasing strumentali.
I contributi integrativi (casse private) riaddebitati ai committenti (4%) sono sostanzialmente irrilevanti nella dichiarazione, mentre i contributi soggettivi a integrale carico dei professionisti si deducono nel quadro RP come oneri deducibili. Il contributo Inps (4%) per i professionisti privi di cassa fa invece reddito in capo al percettore.
Anche se nell’ambito del lavoro autonomo non si riscontra una disposizione analoga a quella contenuta nell’articolo 109 comma 5 del Tuir in materia di inerenza, l’articolo 54 comma 1 del Tuir consente la deducibilità dal reddito imponibile degli esercenti arti e professioni delle sole spese provviste dell’attributo dell’inerenza rispetto all’attività esercitata (Cassazione n. 3198/2015).
Cu e agevolazioni fiscali
I professionisti tassati ordinariamente (diversi quindi dai “forfettari”) sono il più delle volte stati incisi, a monte, dalle ritenute prelevate e versate dai sostituti d’imposta. Le ritenute vanno certificate dal sostituto, ma può capitare che la documentazione non venga rilasciata in tempo utile. In questi casi, comunque, è possibile scomputare in dichiarazione la ritenuta dimostrando che è stata effettivamente subita (Cassazione n. 18910/2018).
Sugli investimenti in beni strumentali effettuati anche nel corso del 2018 i professionisti possono accedere nei casi previsti dalla legge, al super ammortamento maggiorando il costo fiscale del bene del 30%. Se l’investimento è stato effettuato entro il 30 giugno 2018 ed il bene era stato prenotato (ordine accettato e anticipo del 20%) entro il 31 dicembre 2017, la maggiorazione è del 40%. Strada sbarrata invece, per l’iperammortamento che resta (inspiegabilmente) riservato alle sole imprese.
Gli immobili
Per gli immobili dei professionisti la strumentalità è solo “per destinazione” e non anche “per natura” (risoluzione n. 13/E/2010). Risultano deducibili gli ammortamenti relativi ai soli immobili: acquistati o costruiti fino al 14 giugno 90 e se acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009 (articolo 1 legge 296/2006). Non ci sono problemi, invece, per la deduzione dei canoni se l’immobile è detenuto in forza di un contratto di locazione ordinaria. Le deduzioni sono ridotte al 50% se l’immobile è ad uso promiscuo (strumentale e privato).
I dipendenti
Gli emolumenti corrisposti ai dipendenti sono deducibili nel periodo d’imposta in cui avviene l’effettiva corresponsione. Non trova applicazione il criterio di cassa allargato per i compensi corrisposti dal 1° al 12 gennaio (circolare n. 54/E/2002). Ricordiamo che non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età per il lavoro prestato in qualità di lavoratore dipendente o assimilato.
Telefonia, vitto e alloggio
In applicazione dell’articolo 54 comma 3-bis del Tuir le spese di impiego e manutenzione relative alla telefonia sono deducibili nella misura dell’80 per cento. Le spese relative a prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande che non siano state sostenute dal prof. per l’esecuzione dell’incarico conferito e analiticamente addebitate ai committenti, sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare (primo riscontro) e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta (seconda verifica - circolare n. 34/E/2009).