Nuova incompatibilità per il Gip. Per la Corte costituzionale, sentenza n. 93 depositata il 23 maggio scorso, è infatti incompatibile il giudice delle indagini preliminari che, dopo essersi pronunciato sull’esistenza della causa di non punibilità per tenuità del fatto, è chiamato nuovamente a intervenire nel procedimento sull’opposizione all’archiviazione. È considerata fondata quindi la questione di legittimità avanzata dal Gip di Napoli che chiedeva di arricchire il catalogo delle incompatibilità intervenendo sull’articolo 34, comma 2 del Codice di procedura penale.
LA MASSIMA
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Articolo 34, comma 2, Cpp - Giudice che nel rigettare una richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell’imputato si sia espresso in merito alla sussistenza di una causa di non punibilità - Incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione alla richiesta di archiviazione di cui all’art. 410 codice di procedura penale - Mancata previsione - Violazione dell’articolo 111, comma 2, Costituzione - Fondatezza. (Costituzione, articolo 111, comma 2; Cpp, articolo 34, comma 2, 410 e 411, comma 1-bis; Cp, articolo 131-bis)
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’articolo 111, comma 2, della Costituzione, l’articolo 34, comma 2, del Cpp, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a decidere sull’opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto del giudice persona fisica che, nel rigettare la richiesta di decreto penale di condanna, abbia già espresso il proprio convincimento in ordine alla sussistenza della suddetta causa di esclusione della punibilità.
Nuova incompatibilità funzionale per il Gip: è costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice, l’articolo 34, comma 2, del Cpp nella parte in cui non prevede l’incompatibilità, a decidere sull’opposizione all’archiviazione di cui all’articolo 410 Cpp per particolare tenuità del fatto, del giudice-persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo sussistere la suddetta causa di esclusione della punibilità.
Così...


