Nuova incompatibilità per il Gip. Per la Corte costituzionale, sentenza n. 93 depositata il 23 maggio scorso, è infatti incompatibile il giudice delle indagini preliminari che, dopo essersi pronunciato sull’esistenza della causa di non punibilità per tenuità del fatto, è chiamato nuovamente a intervenire nel procedimento sull’opposizione all’archiviazione. È considerata fondata quindi la questione di legittimità avanzata dal Gip di Napoli che chiedeva di arricchire il catalogo delle incompatibilità intervenendo sull’articolo 34, comma 2 del Codice di procedura penale.
Nuova incompatibilità funzionale per il Gip: è costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice, l’articolo 34, comma 2, del Cpp nella parte in cui non prevede l’incompatibilità, a decidere sull’opposizione all’archiviazione di cui all’articolo 410 Cpp per particolare tenuità del fatto, del giudice-persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo sussistere la suddetta causa di esclusione della punibilità.
Così...
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di Marcello Clarich - Professore ordinario di Diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma