Nuova incompatibilità per il Gip. Per la Corte costituzionale, sentenza n. 93 depositata il 23 maggio scorso, è infatti incompatibile il giudice delle indagini preliminari che, dopo essersi pronunciato sull’esistenza della causa di non punibilità per tenuità del fatto, è chiamato nuovamente a intervenire nel procedimento sull’opposizione all’archiviazione. È considerata fondata quindi la questione di legittimità avanzata dal Gip di Napoli che chiedeva di arricchire il catalogo delle incompatibilità intervenendo sull’articolo 34, comma 2 del Codice di procedura penale.
Nuova incompatibilità funzionale per il Gip: è costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice, l’articolo 34, comma 2, del Cpp nella parte in cui non prevede l’incompatibilità, a decidere sull’opposizione all’archiviazione di cui all’articolo 410 Cpp per particolare tenuità del fatto, del giudice-persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo sussistere la suddetta causa di esclusione della punibilità.
Così...
"Paesi sicuri", con le nuove regole Ue margini di discrezionalità più limitati
di Marina Castellaneta - Professore ordinario di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"