Un periodo di guardia in reperibilità discontinua può non costituire «orario di lavoro»
Secondo la Corte di giustizia (sentenza nella causa C-214/20) il comune di Dublino non viola le norme su riposo giornaliero, settimanale, orario complessivo nei confronti di un vigile del fuoco in servizio a tempo parziale presso il Dublin City Council che è autorizzato a esercitare anche un'altra attività professionale
Un periodo di guardia in regime di reperibilità effettuato in modo discontinuo non costituisce «orario di lavoro» se non incide sulla vita privata del lavoratore e sulle altre possibilità lavorative . Pertanto, secondo la Corte di giustizia (sentenza nella causa C-14/20) il comune di Dublino non viola le norme su riposo giornaliero, settimanale, orario complessivo nei confronti di un vigile del fuoco in servizio a tempo parziale presso il Dublin City Council che è autorizzato a esercitare anche un'altra attività professionale.
La Corte ricorda, innanzitutto, che rientra nella nozione di «orario di lavoro», contenuta nell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, l'integralità dei periodi di guardia, compresi quelli in regime di reperibilità, nel corso dei quali i vincoli imposti al lavoratore sono tali da incidere oggettivamente e in maniera molto significativa sulla sua facoltà di gestire liberamente, durante i suddetti periodi, il tempo in cui il datore di lavoro non richiede la sua attività professionale e di dedicare tale tempo ai propri interessi.
Nel caso specifico invece la possibilità riconosciuta al vigile del fuoco di esercitare un'ulteriore attività professionale nel corso dei suoi periodi di guardia è indice che le condizioni del regime di reperibilità non lo sottopongono a dei vincoli significativi e non hanno un impatto considerevole sulla gestione del suo tempo. Inoltre, la circostanza che il lavoratore non debba trovarsi in un luogo preciso durante i suoi periodi di guardia, che non sia tenuto a partecipare a tutti gli interventi effettuati a partire dalla sua caserma di assegnazione, che gli sia consentito di esercitare anche l'attività di tassista, sono tutti elementi che dimostrano che la sua prestazione discontinua come vigile del fuoco non condiziona la sua facoltà di gestire liberamente il tempo durante il quale le sue prestazioni professionali come vigile del fuoco non sono richieste.