UN SOLO COMPROPRIETARIO PRESENTE IN ASSEMBLEA
Secondo un antico insegnamento giurisprudenziale, può presumersi la delega-mandato dall’uno all’altro coniuge, che abbia partecipato, nell’interesse della comunione, a tutte le assemblee condominiali, posto che la legge non impone la forma scritta per le deleghe in assemblea. Il principio è ritenuto tuttora valido ove i coniugi siano in regime di comunione di beni o si tratti di immobile acquistato durante il matrimonio, senza che sia intervenuta alcuna pronuncia giudiziale di separazione o di divorzio.