Una procura speciale ampia al difensore non è prova della volontà dell’imputato di patteggiare
L’iniziale mandato all’avvocato non integra la vera e propria delega all’accordo sulla pena che deve promanare dalla persona assistita al momento in cui la richiesta di applicazione è presentata al giudice
L’esistenza del requisito necessario per il difensore di essere dotato di procura speciale ai fini del patteggiamento non soddisfa in sé la prova della corretta formazione della volontà dell’imputato a concordare la pena. Nel caso concreto il ricorrente aveva impugnato l’accordo raggiunto dal proprio difensore e dal pubblico ministero in quanto trovandosi agli arresti domiciliari e non avendo avuto interlocuzioni col proprio difensore sulla specifica ipotesi del patteggiamento e non avendoci parlato...