Tra pronunciamenti delle sezioni Unite, il nuovo decreto legge n. 89/2024 e la mancata proroga delle norme pandemiche sulle impugnazioni ha preso il via la disciplina sullo svolgimento dei giudizi di impugnazione, il cosiddetto "rito Cartabia".
Le criticità legate, nella disciplina delle impugnazioni, al passaggio tra il "rito Covid" e quello disegnato dalla riforma Cartabia, oltre a rendere necessaria una fase di ultrattività del giudizio pandemico in attesa dello sfoltimento dell'arretrato, ha reso inevitabile un insolito intervento congiunto, da parte del legislatore e del giudice nomofilattico, per sincronizzare l'avvio di tutte le disposizioni del nuovo "rito Cartabia" all'1° luglio 2024. Ciò al fine di evitare l'insorgere dubbi interpretativi...
Argomenti
I punti chiave
- Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale (Dl 89/2024, articolo 11)
- Entrano in vigore le norme della riforma Cartabia sul contraddittorio in appello
- I casi di trattazione orale in appello
- Le norme della riforma Cartabia sul contraddittorio in cassazione
- Le diverse tempistiche del "rito Covid" nei procedimenti di cassazione previste dal decreto legge n. 89/2024
- La richiesta di trattazione orale va depositata in cancelleria e non può essere contenuta nell'atto di impugnazione
- Il diritto transitorio
- Le sezioni Unite sul nuovo e più lungo termine a comparire in appello
- Il "rito Cartabia" e i vulnus al diritto di difesa: urgono correttivi
Dati sulla giustizia relativi al Pnrr: bene il penale, civile resta "arretrato"
di Marco Fabri, Dirigente di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Bologna
