Giustizia

Unioni civili, licenziamenti, daspo e mafia al vaglio della Corte costituzionale

I giudici di legittimità, questa settimana, affronteranno diverse questioni sensibili tra cui anche la semilibertà per condannati per mafia e terrorismo non collaboranti

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di Francesco Machina Grifeo

È fitta di appuntamenti importanti l’agenda di questa settimana della Corte costituzionale. Si va dalla legge sulle unioni civili in caso di cambio di sesso, alla reintegra nei casi di licenziamento nullo; ma verrà affrontato anche il Daspo e il “no” alla sospensione della pena per i ladri all’interno delle abitazioni; la semilibertà per i condannati per mafia non collaboranti e il regime di prescrizione delle assicurazioni sulla vita e l’indennità di mobilità per chi ha iniziato una attività autonoma.

Nell’udienza pubblica di domani, 23 gennaio, dunque, la Corte tratterà la questione di costituzionalità del regime sanzionatorio per i licenziamenti nulli, nella parte in cui la tutela reintegratoria è limitata ai casi di nullità “espressamente previsti dalla legge” (articolo 2, comma 1, del Dlgs numero 23 del 2015). Sempre domani, in Camera di consiglio, invece, si affronterà la questione del Daspo nella parte in cui, per i casi di reiterazione delle condotte vietate, prevede anche il questore qualora possa derivarne “pericolo per la sicurezza”, può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di accesso per un periodo non superiore a un anno (artt. 9, co. 1, e 10, co. 1, del Dlgs 14/2017).

Al vaglio della Consulta anche l’articolo 656, co. 9, lettera a), del Cpp, laddove stabilisce che la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva non può essere disposta nei confronti dei condannati per delitto di furto in abitazione (624-bis del Cp). E la legge sull’ordinamento penitenziario (art. 4-bis, co. 1 e 1-bis, L. 354/1975) nella parte in cui non prevede che ai detenuti condannati per delitti particolarmente gravi, come mafia e terrorismo, possa essere concessa la semilibertà anche in assenza di attività di collaborazione con la giustizia, qualora abbiano avuto accesso ai permessi premio e via siano elementi tali da escludere sia attuali collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del loro ripristino.

Verrà poi valutata anche la costituzionalità del termine biennale di prescrizione per le assicurazioni sulla vita (art. 2952, co. 2 del Cc, modificato dall’art. 3, co. 2-ter, del Dl 143/2008 precedente le modifiche dell’art. 22, del Dl 179/2012).

Lo scrutinio della Corte si estenderà all’articolo 1, co. 26, della legge 76 del 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso), laddove prevede che “la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”, senza alcuna possibilità di conversione in matrimonio, previa dichiarazione congiunta dell’attore e dell’altro contraente l’unione in caso di accoglimento della domanda di rettificazione, senza soluzione di continuità con il precedente vincolo.

Nell’udienza pubblica del 24 gennaio infine la Corte tratterà la questioni di costituzionalità riguardante l’esclusione, secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, della compatibilità dell’indennità di mobilità ricevuta ratealmente e periodicamente con l’intrapresa di una attività lavorativa autonoma, imponendo, in tal caso, la necessità della richiesta di corresponsione anticipata e una tantum, pena la perdita del diritto (art. 7, co 5, della l. 223/1991, nonché art. 77 del regio decreto-legge 1827 del 1935 e l’art. 52 del regio decreto 2270 del 1924).

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