Va considerata inesistente la sentenza di un giudice superiore che non sia indipendente
Va dichiarata l’inesistenza, da parte del giudice nazionale, della decisione di un organo giurisdizionale a esso sovraordinato che non risponda ai requisiti Ue di indipendenza, imparzialità e dell’essere precostituito per legge
Con la sentenza sulla causa C-225/22 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dettato un importante principio di diritto ai giudici nazionali sulla sussistenza del loro potere di ritenere inesistente una decisone di un organo giurisdizionale nazionale superiore che sia ritenuto - in base al diritto Ue - privo dei caratteri di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge. La declaratoria di inesistenza da parte del giudice della decisione di altro organo giurisdizionale a esso sovraordinato è necessaria al fine di ristabilire il primato del diritto dell’Unione. La vicenda riguarda la Polonia e il rinvio pregiudiziale ha posto sotto la lente della Cgue i profili di legittimità della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Suprema Corte polacca. Organo di cui sono stati confermati dalla Cgue i profili di legittimità avanzati con il rinvio pregiudiziale.
Il caso a quo
Con sentenza del 20 ottobre 2021, la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema polacca ha annullato una sentenza del 2006, divenuta nel frattempo definitiva, che aveva vietato l’immissione sul mercato di alcune riviste di cruciverba. La causa è stata rinviata per riesame davanti ad un organo giurisdizionale civile, il quale ha rilevato che - a causa di irregolarità che avrebbero viziato la procedura di nomina dei giudici della sezione della Corte suprema polacca in questione - il collegio giudicante che ha pronunciato la sentenza del 20 ottobre 2021 non costituirebbe un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell’Unione. Di conseguenza, gli effetti di tale sentenza non dovrebbero essere esaminati e considerati.
Tuttavia il giudice nazionale del rinvio pregiudiziale si è mostrato incerto sulla propria possibilità di controllare la composizione di un organo giurisdizionale di grado superiore. Infatti, la normativa nazionale e la giurisprudenza della Corte costituzionale polacca, gli vietano di verificare la regolarità della nomina di giudici, il che implicherebbe di doversi conformare alla decisione con la quale la causa gli è stata rinviata per il riesame.
La risposta della Cgue
In risposta, la Corte indica che il giudice nazionale non può ignorare il fatto che la Corte abbia escluso la qualità di organo giurisdizionale della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema polacca, dal momento che tale sezione non soddisfa le condizioni di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge stabilite dal diritto dell’Unione.
Spetterà dunque al giudice nazionale verificare la regolarità della nomina dei giudici appartenenti al collegio giudicante che ha pronunciato la sentenza in questione. In effetti, la presenza, in seno al collegio in questione, di un solo giudice la cui nomina non soddisfi i requisiti imposti dal diritto Ue è sufficiente a privare tale collegio giudicante della sua qualità di giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge.
Il principio del primato del diritto dell’Unione, nonché l’efficacia vincolante delle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea implicano che una tale verifica non possa essere impedita né dalla normativa nazionale né dalla giurisprudenza della Corte costituzionale polacca.
Conclusioni
Qualora il giudice nazionale accerti che la decisione di rinviare la causa per riesame è stata pronunciata da un collegio giudicante che non rispettava i requisiti del diritto dell’Unione, tale decisione dovrebbe essere considerata inesistente, qualora ciò sia necessario per garantire il primato del diritto dell’Unione. Nessuna considerazione fondata sul principio della certezza del diritto o connessa a una presunta autorità di cosa giudicata può ostacolare una tale conseguenza.