Valida la procura alle liti anche se più ricorrenti conferiscono il mandato su un unico foglio
Inammissibile il ricorso in Cassazione se viola il Protocollo di intesa con il Cnf nella parte in cui recepisce la normativa
La violazione delle regole per la redazione del ricorso per cassazione secondo il Protocollo siglato il 17 dicembre 2015 dalla Corte di cassazione e dal Consiglio nazionale forense, a mezzo dei loro presidenti, in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria, dà luogo alla inammissibilità là dove tale violazione implica a sua volta la violazione – non già del Protocollo in sé, bensì – del dato normativo di riferimento, ed in particolare delle norme relative al contenuto del ricorso, nella interpretazione recepita nello stesso Protocollo.. Lo ha precisato la Sezione I della Cassazione con l'ordinanza 13 luglio 2021 n. 19950.
I giidici di legittimità nellea stessa pronuncia, hanno inoltre sottolineato che il carattere separato del foglio in cui è contenuta la procura alle liti di cui all'articolo 83, comma 3, Cpc (la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce) vale a dare conto di una disciplina la cui peculiarità è data dalla non ricomprensione, proprio in quanto redatta su foglio separato, della procura all'interno del corpo dell'atto difensivo cui accede e non certo a rimarcare la necessità che in caso di più conferenti via siano altrettanti fogli, ciascuno contenente autonoma e separata procura alle liti. Al cumulo in un unico foglio delle posizioni di più ricorrenti, conferenti mandato difensivo, infatti, non si correla alcuna inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo e quindi della capacità di manifestare la volontà della parte circa il conferimento della procura alle liti. (Nella specie più ricorrenti avevano conferito mandato al difensore per proporre ricorso per cassazione su un unico foglio, congiunto materialmente al ricorso. Deducendo parte controricorrente la inidoneità di una tale procura stante la necessità della compilazione di altrettanti fogli separati ciascun dei quali ricomprendente la sottoscrizione e autentica di ciascuna parte, la S.C., in applicazione del principio che precede, ha disatteso tale eccezione).
La questione del Protocollo di intesa
Sulla prima massima, nello stesso senso, ricordata in motivazione nella pronunzia in rassegna, Cassazione, ordinanza 24 aprile 2018, n. 10112, in Foro it., 2018, I, c. 3209, con nota di Bonifacio P., Sulle conseguenze della violazione del protocollo siglato il 17 dicembre 2015 dalla Cassazione e dal Consiglio nazionale forense secondo un obiter dictum della Suprema Corte.
Analogamente, il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, specificamente previsto per il processo amministrativo del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, articolo 3, comma 2, e consacrato anche nel Protocollo d'intesa stipulato tra la corte di cassazione ed il consiglio nazionale forense il 17 dicembre 2015, esprime certamente un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, e la sua inosservanza espone il ricorrente in cassazione al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, la quale non è tuttavia ricollegabile automaticamente all'irragionevole estensione del ricorso, non sanzionata normativamente, ma può trovare giustificazione nella violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 366 Cpc, comma 1, n. 3 e 4, ove il difetto di sintesi renda oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse al provvedimento gravato, in modo tale da pregiudicare l'intellegibilità delle questioni proposte, Cassazione, ordinanza 2 ottobre 2019, n. 24583, in lanuovaproceduracivile.com, 2019.
Sempre in margine al Protocollo in questione, si è precisato, tra l'altro:
- la violazione delle regole stabilite dal Protocollo d'intesa tra la corte di cassazione e il consiglio nazionale forense in data 17 dicembre 2015 per la redazione del ricorso per cassazione non comporta di per sé l'irrogazione di alcuna sanzione processuale, Cassazione, sentenza 29 gennaio 2021, n. 2152, in Foro it., 2021, I, c. 2484, con nota di Farina P., L'(in)ammissibilità in appello della querela di falso della sottoscrizione già verificata in primo grado ed i ripensamenti della Suprema Corte, nonché in Guida al diritto, 2021, fasc. 12, p. 96 (con nota, su altra parte, di Laddaga G., Non serve una motivazione specifica quando gli interessi sono bilanciati), in motivazione;
- in tema di rito camerale di legittimità ex articolo 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'articolo 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'articolo 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione, Cassazione, sentenza 10 marzo 2021, n. 6592, in Foro it., 2021, I, c. 2148, con nota di Damiani F.S., Osservazioni sul diritto di difesa della parte rimasta intimata nel giudizio camerale di legittimità; ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5508;
- per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, comma 1, n. 3 Cpc [a norma delle regole del Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense], il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa, Cassazione, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5508;
- nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'articolo 380-bis Cpc non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest'ultimo, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all'articolo 391 bis, comma 4, Cpc; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono mutati all'esito del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura generale dello Stato sull'applicazione del "nuovo rito" ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l'"informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale". Ne consegue che in un giudizio di revocazione la suddetta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, né tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, Cpc, Cassazione, ordinanza 5 febbraio 2020, n. 2720.
La procura alle liti
Sulla questione affrontata nella seconda massima non risultano precedenti.
In termini generali, in margine all'articolo 83, comma 3, Cpc, si è precisato, tra l'altro, in giurisprudenza:
- in tema di protezione internazionale, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da difensore munito di una procura speciale alle liti, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto ex articolo 83, comma 2, Cpc, che risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato ed alla data di rilascio, nonché della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 13, decreto legislativo n. 25 del 2008, e contenga altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali, Cassazione, ordinanza 11 novembre 2020, n. 25447;
- è inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d'appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio, Cassazione, ordinanza 28 luglio 2020, n. 16040 (nella specie, la procura recava indicazioni esclusivamente riferibili ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito, essendo così formulata: «delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l'eventuale appello od opposizione con più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali o incidentali»).(Sempre nella stessa ottica, è inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d'appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio, Cassazione, ordinanza 18 febbraio 2020, n. 4069, resa in una fattispecie in cui la procura recava indicazioni esclusivamente riferibili ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito, essendo così formulata: «delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l'eventuale appello od opposizione con più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali o incidentali»);
- la congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura è stata rilasciata e l'atto cui essa accede non richiede la necessità di una cucitura meccanica dovendosi avere riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi; ne consegue che il giudice del merito è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti sopraindicati, non potendo omettere l'esame del contenuto intrinseco della procura e non potendo dedurre, dalla separazione meramente materiale della procura dall'atto, la sua inesistenza, Cassazione, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2813, in lanuovaproceduracivile.com, 2018. Analogamente, per il rilievo che il requisito della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi, Cassazione, sentenza 27 maggio 2009, n. 12332, secondo la quale, pertanto, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell'ultima pagina dell'atto cui accede, né che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (come nella specie, tra la firma del procuratore e la delega) ;
- le forme previste dall'articolo 83 c.p.c. per il conferimento della procura alla lite, secondo cui questa si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, tendono ad assicurare la certezza dell'esistenza e della tempestività della procura stessa e, quindi, della riferibilità alla parte dell'attività del procuratore, di guisa che la procura al difensore apposta su un atto diverso da quello indicato in detto articolo deve ritenersi valida e, perciò, idonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale, ove risulti depositata al momento della costituzione in giudizio e la controparte non sollevi specifiche contestazioni circa la sua esistenza e tempestività, sicché siffatta riferibilità non possa essere posta in dubbio, Cassazione, 8 maggio 2013, n. 10735, in Bollettino tributario, 2014, c. 456;
- la procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all'articolo 365 c.p.c., anche se apposta su di un foglio separato, purché materialmente unito al ricorso e benché non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell'articolo 83 c.p.c. (come novellato dalla l. 27 maggio 1997 n. 141), si può ritenere che l'apposizione topografica della procura sia idonea - salvo diverso tenore del suo testo - a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l'atto accede; né la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l'anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso, Cassazione, sentenza 19 dicembre 2008, n. 29785;
- a norma dell'articolo 83 Cpc (nella nuova formulazione risultante dall'articolo 1, legge 27 maggio 1997, n. 141), che ammette la procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, deve ritenersi valida la procura alla lite redatta sul retro della prima pagina del ricorso per cassazione, essendo ciò idoneo a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, Cassazione, sentenza 31 marzo 2005, n. 6813, in Corriere tributario, 2005, p. 1573 (con nota, su altra parte, di Militerno A., Requisiti della motivazione dell'avviso di accertamento).
La giurisprudenza di merito sulla procura
Per la giurisprudenza di merito, tra i numerosi contributi cfr.:
- nel senso che il requisito, posto dall'articolo 83, comma 3, Cpc – nel testo modificato dall'articolo 1, legge n. 141 del 1997 – della materiale congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura sia stata rilasciata e l'atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi, Tribunale di Roma, sentenza 25 ottobre 2019, in lanuovaproceduracivile.com., 2020 (secondo cui il deposito delle procure ad litem da parte delle attrici quale documento allegato all'atto di citazione e da questo richiamate, nonché lo specifico riferimento, nel corpo degli atti, alla causa contro l'odierno convenuto, costituiscono elementi da cui si desume la ritualità delle procure conferite dalle attrici ai rispettivi difensori).
- per la precisazione che anche se ai sensi dell'articolo 83 Cpc continua a essere regolare la procura alle liti apposta a margine dell'atto, la stessa acquista con il processo civile telematico la dignità di atto autonomo, in quanto ai fini della costituzione in giudizio della parte, è richiesta dal sistema telematico ministeriale come allegato specifico in formato pdf da nominare «procura alle liti»; la procura apposta su foglio separato, inoltre, consentirà l'utilizzo dell'originale dell'atto introduttivo in pdf nativo firmato digitalmente dal solo difensore, sia quando lo si vorrà notificare a mezzo posta elettronica certificata, sia quando lo si dovrà depositare in giudizio all'atto della costituzione telematica, Tribunale di Firenze, sentenza 25 gennaio 2018, in lanuovaproceduracivile.com, 2018;
- per l'affermazione che il requisito, posto dall'articolo 83, comma 3, Cpc, della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi, con la conseguenza che ai fini della validità della procura non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell'ultima pagina dell'atto cui accede, né che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti, Appello di Milano, 5 aprile 2017, in Bollettino tributario, 2017, c. 1759, con nota di Aiudi B., Brevi note sulla nomina del difensore tributario e sulla sua responsabilità professionale.