Amministrativo

Valide motivazioni per cambiare nome a una via esistente

Se la viabilità è consolidata, il nome va mantenuto, anche se manca un'espressa registrazione toponomastica, cioè nell’elenco della viabilità locale

di Gianlorenzo Saporito

Il Comune può cambiare nome a una strada, ma solo coinvolgendo più autorità, quali prefettura, ministeri dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza e comunque con una specifica motivazione.

Lo sottolinea il Tar Toscana (26 novembre 2020 n. 1522), annullando la delibera di un Comune dell’Appennino che intendeva sostituire una denominazione dello stradario comunale (”strada provinciale Vandelli”) con una nuova intitolazione ad Anna Frank.

In generale, il Comune può intitolare una via (toponimo) a personalità distintesi nei campi della cultura e della scienza, ma la motivazione deve essere approfondita qualora si tratti di vie esistenti, mentre è più tenue nel caso di strade nuove. Se la viabilità è consolidata, il nome va mantenuto, anche se manca un'espressa registrazione toponomastica, cioè nell’elenco della viabilità locale.

Infatti, anche senza un nome registrato, le strade possono aver assunto, nell’ambito della popolazione e delle istituzioni locali, una propria denominazione consolidata, la quale ha lo stesso valore identificativo dell’iscrizione formale del nome nell’elenco delle strade. A questa conclusione si giunge applicando due norme: per le strade nuove, la legge 1188/27, mentre se si discute della modifica del nome di una vecchia via, occorre applicare il Rdl 1158/23.

Le antiche denominazioni possono risultare anche in modo indiretto, cioè dalla consuetudine, da recapiti postali, numeri civici, da vecchie mappe storiche e da altri elementi che fanno emergere come la denominazione possa aver assunto, nell’ambito della popolazione e delle istituzioni locali, un proprio valore.

Cambiar nome alle strade esige quindi specifiche valutazioni per evitare disagi sia ai cittadini.

Nel caso del Comune toscano, tale valutazione era del tutto mancata, e in conseguenza i cartelli già apposti sono stati rimossi.

Un altro caso frequente è quello della modifica della denominazione di una strada, sostituendo la precedente denominazione con l'intitolazione a un personaggio illustre, spesso deceduto da meno di dieci anni. In questo caso vengono coinvolte, con diverso peso specifico, la Soprintendenza e il ministero dell’Interno.

La prima valuta gli aspetti di ordine storico e culturale, compresa l’opportunità di sostituire un toponimo antico con l’intitolazione a un personaggio illustre e scomparso di recente (articolo 2, legge 473/ 25), comparando la denominazione attuale e quella che si propone di modificare.

Il ministero dell’Interno valuta invece solo l’opportunità di derogare alla norma che impone un intervallo di dieci anni dalla scomparsa del personaggio illustre.

Un caso emblematico è quello avvenuto a Roma, dove si era ipotizzato di ridenominare un tratto del lungotevere Michelangelo, intitolandolo a Federico Fellini: la Soprintendenza si è opposta (ed a ragione: Consiglio di Stato 6790/202), ritenendo la modifica priva di presupposti, per carenza di collegamento tra il personaggio e i luoghi.

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