Valido anche il deposito del ricorso in copia digitale per immagini di un atto cartaceo sottoscritta con firma digitale
«Qualora, in un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), il ricorso depositato consista nella copia digitale per immagini di un atto cartaceo, sottoscritta con firma digitale, l'atto depositato risulta difforme dal modello legale delineato dall'art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dall'art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico; tale difformità non si traduce però in una nullità, avendo l'atto raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), giacché non solo è certa la paternità dell'atto depositato, attribuibile al difensore che lo ha sottoscritto digitalmente ma il ricorso, nel formato depositato, risulta leggibile alle parti e al Collegio, con la conseguenza che non si è verificata alcuna lesione per il diritto di difesa delle parti». Lo ha precisato il Tar Calabria con la sentenza 10 febbraio 2017 n. 175.
I giudici amministrativi a supporto della loro decisione hanno ricordato una pronuncia della Cassazione. Con la sentenza a sezioni unite del 18 aprile 2016 n.7665 i magistrati di legittimità hanno stabilito che il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma a garantire solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione.
Tar Calabria – Sezione I – Sentenza 10 febbraio 2017 n. 175