Civile

Valore fiscalmente riconosciuto dei Titoli Esteri, il rebus della successione

Nota a Agenzia delle Entrate, Risposte agli interpelli n. 675/2021 - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Valore fiscalmente riconosciuto dei Titoli Esteri - Articolo 68, comma 6, del Tuir

di Pierpaolo Lanzoni*

La risposta n. 675 del 7 ottobre 2021 dell'Agenzia delle Entrate ha riaperto il dibattito in merito alla determinazione del costo fiscalmente riconosciuto all'erede fiscalmente residente in Italia in relazione a titoli, quote ed azioni pervenute da successione.
Il Testo Unico sulle imposte dei redditi disciplina la determinazione del costo di acquisto dei titoli fiscalmente rilevante ai fini del calcolo delle plusvalenze o minusvalenze all' Articolo 68 comma 6.

Nel caso di titoli, quote e azioni pervenute da successione il costo fiscalmente riconosciuto per l'erede è determinato in base al "valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione". La norma non regolamenta l'ipotesi in cui i titoli, le quote e le azioni non siano indicate nella dichiarazione di successione presentata in Italia.

In particolare, ciò avviene nei seguenti casi:
• A. Successione aperta all'estero che nell'asse ereditario ha titoli, quote e azioni di soggetti esteri detenute all'estero che non devono essere dichiarati in Italia per mancanza del presupposto di territorialità;
• B. Titoli, quote e azioni che fossero assoggettate ad imposta di successione esclusivamente nello stato estero in virtù di specifici trattati in materia di imposte di successioni e che pertanto non devono essere dichiarati in Italia per mancanza del presupposto della di territorialità;
C. Successione aperta all'estero che nell'asse ereditario ha titoli, quote e azioni di soggetti italiani detenute all'estero, qualora ricorrano i requisiti per l'esonero dalla denuncia di successione in Italia;
D. Successione aperta in Italia che nell'asse ereditario ha titoli, quote e azioni anche detenute all'estero, qualora ricorrano i requisiti per l'esonero dalla denuncia di successione in Italia.

In tutti i casi richiamati l'erede, fiscalmente residente in Italia, non avrebbe un costo fiscalmente rilevante ai fini della determinazione della plusvalenza se non quello derivante dal costo di acquisto del titolo da parte del de cuius.

Nei casi A e B l'erede fiscalmente residente in Italia non potrebbe far altro che applicare il costo di carico del titolo del de cuius.
Nei casi C e D l'erede fiscalmente residente in Italia solo con la presentazione della denuncia di successione, ancorché esonerato, potrebbe cristallizzare un costo fiscalmente rilevante per la determinazione della plusvalenza o minusvalenza sulla successiva vendita.

Nel caso i titoli siano detenuti da banche ed intermediari esteri, anche in presenza di un valore dichiarato in successione in Italia, le cose si complicano ulteriormente. Tali soggetti generalmente non fanno altro che trasferire all'erede il costo di acquisto in capo al de cuius, facendo successivamente emergere nei prospetti fiscali, rilasciati ai fini della determinazione delle imposte dovute in Italia, delle plusvalenze e/o minusvalenze fiscali calcolate su un costo di acquisto non conforme alla normativa italiana.

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*A cura di Pierpaolo Lanzoni, Partner Studio SM&A

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