Rassegne di Giurisprudenza

Valutazione del dato statistico nei casi di discriminazione diretta e indiretta nei luoghi di lavoro

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a cura della Redazione Diritto

Lavoro - Donne - Discriminazioni basate sul sesso - Discriminazione indiretta - Valutazione del dato statistico da parte del giudice - Fattispecie relativa ad attribuzione di punteggio utile per graduatoria in ASTT per lavoratrici a tempo parziale - Esclusione
La valenza potenzialmente discriminatoria deve necessariamente concretizzarsi, anche in termini comparativi e su base statistica, nella situazione specifica in contestazione, al fine di apprezzare l'effettiva configurabilità della discriminazione. Nel caso di specie si deve escludere una discriminazione indiretta di genere la valutazione dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio utile per la graduatoria, con il criterio applicato del riproporzionamento all'orario di lavoro a tempo parziale, considerato che questo criterio non può nel caso concreto comportare uno svantaggio per le donne posto che su un totale di circa 750 dipendenti donne solamente 280 erano state assunte con contratto a tempo parziale, sicché l'ipotizzata discriminazione indiretta di genere avrebbe colpito soltanto una parte del tutto minoritaria delle dipendenti di sesso femminile.
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 18 aprile 2023, n. 10328

Lavoro - Donne - Discriminazioni basate sul sesso - Dato statistico - Valutazione e rilevanza - Fattispecie a mancata assunzione di apprendista donna dopo due gravidanze
Può ottenere l'accertamento e la repressione della condotta datoriale discriminatoria in ragione del sesso l'unica dipendente a cui, dopo due gravidanze in corso di rapporto, non sia trasformato il contratto di apprendistato: rileva il dato statistico, dal quale emerga che era stata l'unica non assunta all'esito del periodo di apprendistato, a fronte di 200 assunzioni di lavoratori che avevano svolto il medesimo apprendistato.
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 3 febbraio 2023, n. 3361

Lavoro - Discriminazione indiretta - Dati statistici - Valutazione da parte del giudice
Al fine di verificare la esistenza di una discriminazione indiretta di genere il giudice, nel caso in cui disponga di dati statistici, deve in primo luogo prendere in considerazione l'insieme dei lavoratori assoggettati alla disposizione di cui si dubita; il miglior metodo di comparazione consiste, poi, nel confrontare tra loro: le proporzioni rispettive di lavoratori che sono e che non sono "colpiti" dall'asserita disparità di trattamento all'interno della manodopera di sesso maschile (rientrante nel campo di applicazione della disposizione) e le medesime proporzioni nell'ambito della mano d'opera femminile
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 29 luglio 2021, n. 21801