Velocità ridotta: multa annullabile se c'è il cartello ma manca il provvedimento a monte
Per la Cassazione, sentenza n. 36412 depositata oggi, il comune deve esibire il provvedimento autorizzativo
È illegittima la multa per eccesso di velocità se nonostante la presenza del cartello derogatorio degli ordinari limiti, l'amministrazione non sia in grado di allegare il provvedimento amministrativo a monte che ha disposto il diverso limite massimo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 36412 depositata oggi, respingendo il ricorso del comune di Puglianello, in provincia di Benevento, nei confronti di un automobilista.
Il Tribunale aveva annullato il verbale elevato dalla Polizia municipale per la violazione dell'articolo 142, comma 8, codice della strada, per avere superato il limite di 60/km orari in quanto derogatorio del limite di 90/km h vigente per le strade extraurbane secondarie, senza però che l'Amministrazione avesse "fornito la prova, attraverso la sua produzione in giudizio, del provvedimento che aveva introdotto il diverso limite di velocità".
Nel ricorso, il municipio aveva rivendicato l'efficacia fidefacente del verbale e la presenza in loco della segnaletica. Per la Suprema corte però il motivo non è fondato, in quanto, con riferimento alla prima censura, "l'indicazione contenuta nel verbale circa l'esistenza del limite di velocità non vale a superare il rilievo del giudice", e cioè che il comune non aveva provato "l'esistenza di un provvedimento derogatorio al limite di velocità imposto dalle norme ordinarie". Né del resto la "sussistenza di tale atto" poteva "reputarsi implicita e presupposta nella predetta indicazione del verbale", che oltretutto "appare generica e riferibile anche alla sola esistenza della segnaletica stradale".
Del resto, per giurisprudenza costante, la sussistenza in capo agli automobilisti di un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione stradale "presuppone ilperfezionamento di una fattispecie complessa, rappresentata dal provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che il provvedimento in questione non può ritenersi implicito nell'installazione del segnale nel luogo della contravvenzione". Infatti, l'obbligatorietà della prescrizione contenuta nel segnale "rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale esso è stato apposto".
L'altro motivo, invece, denunzia la supposta contraddittorietà della motivazione per avere attribuito efficacia fidefacente al verbale rispetto ai cartelli di preavviso dell'autovelox "negandola invece in ordine alla sussistenza del limite di velocità". Per la Cassazione però il Tribunale "non ha affatto negato la presenza di segnaletica comportante il limite di velocità il cui superamento è stato contestato, ma ha ritenuto non provata da parte dell'amministrazione la legittimità di tale limite in assenza di provvedimento derogatorio".