Vendita all’asta: conta il prezzo di aggiudicazione del bene
Qualora il prezzo di cessione di un bene venga determinato a seguito di pubblico incanto, l’imposta di registro deve essere applicata sul prezzo di aggiudicazione e non sul valore del bene trasferito. È quanto afferma la Ctr Lombardia 572/19/2019 (presidente Borgonovo, relatore Monfredi).
La questione
Nel caso esaminato dai giudici, l’ufficio aveva proceduto, nell’ambito della cessione di un complesso aziendale da parte di una società in fallimento, alla rettifica del valore del bene trasferito ai fini dell’imposta di registro, sostenendo che dovesse farsi riferimento al valore del bene e non a quello di aggiudicazione. E ciò perché le procedure concorsuali non offrirebbero garanzie di autenticità sul prezzo pagato e il giudice delegato avrebbe effettuato solo un controllo formale del prezzo.
Il contribuente ha impugnato la rettifica, ritenendo invece che, in base all’articolo 44 del Dpr 131/1986, si dovesse fare riferimento al prezzo di aggiudicazione in quanto la vendita era avvenuta tramite una procedura competitiva e non a trattativa privata.
Le sentenze
I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso, ma l’ufficio ha impugnato la sentenza. La Ctr ha confermato la sentenza di primo grado, ricordando in primis che l’articolo 44 del Dpr 131 del 1986 deroga alla regola generale (di cui all’articolo 43) secondo cui la base imponibile ai fini dell’imposta di registro nelle cessioni a titolo oneroso è costituita dal valore del bene. In particolare, «per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all’asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione».
Le procedure elencate nella norma, secondo i giudici, sono assistite dal pubblico affidamento sia per quanto riguarda il procedimento di formazione sia per quanto concerne l’effettività del prezzo di aggiudicazione, come quello corrisposto dal compratore. Ciò premesso, i giudici hanno evidenziato che nel caso in esame il trasferimento è sì avvenuto con le forme proprie di una vendita privata (atto notarile), ma come formalizzazione di un procedimento che ha portato alla determinazione del prezzo attraverso il pubblico incanto. Infatti, la parte venditrice era una società in fallimento in persona del curatore fallimentare e la vendita è avvenuta ai sensi dell’articolo 107 della legge fallimentare, in base alla quale la vendita deve avvenire dopo averla adeguatamente pubblicizzata e tramite procedure di individuazione del compratore di tipo competitivo, escludendo perciò la trattativa privata.
In particolare, previa autorizzazione del giudice delegato, nel caso specifico la procedura ha previsto la pubblicizzazione della vendita con invito a formulare offerte migliorative rispetto a quelle pervenute, l’esame delle offerte pervenute su autorizzazione del giudice delegato e l’aggiudicazione dopo il pubblico incanto. In definitiva, sono stati soddisfatti i presupposti per l’applicazione dell’articolo 44, trattandosi di una ipotesi di vendita a seguito di pubblico incanto.