Civile

Vendita di contenuti e servizi digitali, tutele uniformi per i consumatori

Necessari la «conformità» alla richiesta e all’uso voluto e gli aggiornamenti nel tempo

di Gianluca Sardo

Nuove regole per i contratti di fornitura di contenuto digitale (come programmi informatici, applicazioni, file video o audio, giochi digitali e libri elettronici) e di servizi digitali (che consentono di creare, trasformare, archiviare o condividere i dati in formato digitale). Le ha introdotte il decreto legislativo 173/2021, che ha attuato la direttiva Ue 2019/770, con l’obiettivo di offrire tutele uniformi ai consumatori. Le nuove disposizioni si applicano alle forniture di contenuto o servizi digitali che «avvengono a decorrere» dal 1° gennaio scorso: questa l’espressione scelta dal legislatore, che è però di difficile interpretazione e rischia di alimentare il contenzioso.

Il decreto legislativo 173/2021 ha modificato il Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005) introducendo 16 nuovi articoli (da 135-octies a 135-vicies ter), che costituiscono il Capo I-bis del Titolo III. Si tratta di un intervento di notevole impatto per le imprese del settore digitale, chiamate ad aggiornare modelli contrattuali e prassi commerciali, in funzione delle nuove prescrizioni.

Non si tratta della regolamentazione organica di un nuovo “tipo” contrattuale, quanto piuttosto dell’approntamento di un sistema uniforme di tutele a favore del consumatore nei confronti del professionista che fornisce contenuti o servizi digitali.

Le disposizioni mirano a disciplinare «la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità al contratto o di mancata fornitura, le modalità di esercizio degli stessi, nonché la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale» (articolo 135-octies). Quanto all’ambito di applicazione, l’articolo 135-novies esclude espressamente i contratti relativi ai beni mobili materiali che incorporano o sono interconnessi con un contenuto digitale o un servizio digitale (vale a dire «beni con elementi digitali»), disciplinati dagli articoli 128 e seguenti del Codice, riformati dal decreto legislativo 170/2021, che ha attuato la direttiva Ue 2019/771 e che è anch’esso diventato operativo il 1° gennaio scorso.

L’intera disciplina è incentrata sulla nozione di “conformità” del contenuto o del servizio digitale fornito dal professionista. Al riguardo, si stabilisce innanzitutto che i contenuti e i servizi digitali sono “conformi” al contratto se soddisfano i requisiti “soggettivi” e “oggettivi” prescritti dall’articolo 135-decies, commi 4 e 5. Tra questi, ad esempio, l’idoneità di un contenuto digitale o di un servizio digitale all’uso particolare voluto dal consumatore e accettato dal professionista; la “corrispondenza” di quanto fornito alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto; l’“adeguatezza” del contenuto o del servizio oggetto del contratto agli scopi di utilizzo “standard”, tenuto conto delle «norme tecniche esistenti» oppure, in mancanza, «dei codici di condotta dell’industria specifici del settore applicabili»; la sussistenza delle qualità, quantità, funzionalità e caratteristiche «che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi»; la conformità di quanto fornito all’eventuale versione di prova o anteprima del contenuto o del servizio digitale.

La tutela rischia peraltro di essere indebolita dalla previsione contenuta nell’articolo 135-undecies, comma 4, in base al quale «non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto digitale o del servizio digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali disposizioni e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto».

Sotto altro profilo, si impone al professionista di mantenere la conformità del contenuto e del servizio digitale nel tempo. In caso di fornitura continuativa, pertanto, il professionista deve informare il consumatore degli aggiornamenti disponibili e quindi fornirli a quest’ultimo. L’obbligo sussiste anche se la fornitura avviene «in un unico atto o una serie di singoli atti», per il periodo di tempo che «il consumatore può ragionevolmente aspettarsi», tenuto conto della tipologia e finalità del contenuto o del servizio digitale forniti, delle «circostanze» e della «natura del contratto» (articolo 135-undecies, comma 1).

Il professionista, peraltro, può, a determinate condizioni, modificare il contenuto o il servizio digitale, fatta salva la facoltà per il consumatore di recedere dal contratto (art. 135-vicies semel).

I punti chiave

1 - Le nuove norme
Il decreto legislativo 173/2021, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva Ue 2019/770, ha modificato il Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005) introducendo 16 nuovi articoli (da 135-octies a 135-vicies ter), che costituiscono il nuovo Capo I-bis del Titolo III, dedicato ai contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali

2 - Il debutto
Le modifiche sono diventate efficaci dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che «avvengono a decorrere» (questa l’espressione usata dal legislatore) da quella data. Fanno eccezione le norme contenute negli articoli 135-quindecies (diritto di regresso del professionista nei confronti del responsabile dell’inadempimento) e 135-vicies semel (modifiche del contenuto digitale o del servizio digitale), che si applicano ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2022

3 - L’ambito di applicazione
In base alla direttiva, la normativa ha per oggetto fornitura di «programmi informatici, applicazioni, file video, file audio, file musicali, giochi digitali, libri elettronici o altre pubblicazioni elettroniche, nonché i servizi digitali che consentono la creazione, la trasformazione o l’archiviazione dei dati in
formato digitale, nonché
l’accesso a questi ultimi, fra cui i software come servizio quali la condivisione audio e video e altri tipi di file hosting, la videoscrittura o i giochi offerti nell’ambiente di cloud computing e nei media sociali (…) indipendentemente dal supporto utilizzato per la trasmissione del contenuto digitale o del servizio digitale
o per darvi accesso»

4 - La «conformità»
I contenuti e i servizi digitali sono conformi al contratto se soddisfano i requisiti soggettivi e oggettivi prescritti dalle norme. Tra questi, ad esempio, l’idoneità all’uso particolare voluto dal consumatore e accettato dal professionista; la corrispondenza di quanto fornito alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto; l’adeguatezza agli scopi di utilizzo standard.
Si impone inoltre al professionista di mantenere la conformità del contenuto e del servizio digitale nel tempo. In caso di fornitura continuativa, pertanto, il professionista deve informare il consumatore degli aggiornamenti disponibili e fornirli

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