Vendita effettuata da un coerede: garanzia contro il riscatto assimilata alla evizione
Nella compravendita immobiliare, effettuata da un coerede, di un bene caduto in successione la domanda con la quale l'acquirente chiede all'alienante di garantirlo dalle conseguenze della pronuncia di riscatto va ricondotta alla fattispecie della garanzia per evizione, i cui effetti conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, che, facendo venire meno la ragione giustificatrice della controprestazione, altera l'equilibrio del sinallagma funzionale e fa sorgere la necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica dell'acquirente anteriore all'acquisto. Ne consegue che, ai fini della responsabilità dell'alienante, è irrilevante che l'acquirente abbia avuto conoscenza della possibile causa dell'evizione. Così si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 8692 del 3 maggio scorso.
Sui diritti di prelazione e di riscatto - La Suprema corte ha precisato, con la sentenza in esame, che i diritti di prelazione e di riscatto previsti dall'articolo 732 del Cc in favore del coerede postulano che l'alienazione posta in essere da un altro coerede riguardi la quota ereditaria, intesa come porzione ideale dell'universum ius defuncti, e vanno pertanto esclusi nel caso in cui i contraenti non abbiano inteso sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria e che l'oggetto del contratto sia stato considerato come cosa a sé stante, e non come quota del patrimonio ereditario o parametro per individuare la quota di detto patrimonio in quanto tale: in tal caso, data la mancanza nel coerede della titolarità esclusiva del diritto di proprietà sul singolo bene, l'efficacia dell'alienazione, con effetti puramente obbligatori, resta subordinata alla condizione dell'assegnazione, a seguito della divisione, del bene al coerede medesimo e quindi non può sorgere il pregiudizio previsto dalla norma.
Nel caso, poi, l'erede alieni a un estraneo la quota indivisa dell'unico cespite ereditario, si presume l'alienazione della sua corrispondente quota, e perciò il coerede può esercitare il retratto successorio, salvo che il retrattato dimostri, in base a elementi concreti della fattispecie, che la vendita aveva a oggetto un bene a sé stante (Cassazione 215/2007).
Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 3 maggio 2016 n. 8692