Civile

Vendita forzata: sussiste “aliud pro alio” se il decreto di trasferimento è nullo

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di Mario Piselli

La diversità strutturale della vendita forzata rispetto a quella negoziale, nonché la mancanza di disciplina positiva e il carattere meramente dell'estensione dell'istituto alla vendita forzata sono ostative all'adozione in materia di una nozione lata dell'aliud pro alio. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 1669 dello scorso 29 gennaio. Pertanto, la nullità del decreto di trasferimento è ravvisabile solo in ipotesi di radicale o sostanziale diversità della cosa oggetto della vendita, in cui, venendo effettivamente meno il nucleo essenziale e l'oggetto stesso della vendita forzata, quale risulta specificato e determinato dall'offerta dell'aggiudicatario e dalla stessa determinazione dell'organo giudicante, la cosa aggiudicata risulti essere diversa da quella sulla quale è incolpevolmente caduta l'offerta dell'aggiudicatario.

Aliud pro alio - La Corte, nel caso di vendita forzata, ha precisato che l'aliud pro alio costituisce un vizio del decreto di trasferimento e cioè dell'atto del processo esecutivo col quale solo si perfeziona il trasferimento coattivo del bene staggito; ne consegue che l'aggiudicatario di un bene pignorato ha il solo rimedio della tempestiva opposizione agli atti esecutivi (nel limite temporale massimo costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione, entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell'atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria) per far valere l’aliud pro alio, configurabile ove la cosa appartenga a un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale, oppure risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto dell'aggiudicatario.

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 29 gennaio 2016 n. 1669

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