Vendita di un immobile e delle sue pertinenze aventi difformità urbanistiche
Contratti – Vendita immobile – Pertinenze con difformità urbanistiche – Risoluzione del contratto per inadempimento.
Nel caso in cui due manufatti (garages e legnaia), pertinenze dell'immobile oggetto di un contratto preliminare di compravendita, non risultano conformi alle norme urbanistiche, bisognerà valutare se la difformità dei manufatti realizzati rispetto a quello autorizzato possa essere considerata parziale e non preclusiva della possibilità di chiedere la sentenza ex articolo 2932 c.c. In caso contrario, si potrà richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 23 novembre 2020 n. 26558
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Importanza dell'inadempimento - Inadempimento parziale - Non scarsa importanza dell'inadempimento - Valutazione - Criteri.
Anche nel caso di inadempimento parziale, il giudizio sulla non scarsa importanza dell'inadempimento non può essere affidato solo alla rilevata entità della prestazione inadempiuta, rispetto al valore complessivo della prestazione, costituendo questa soltanto uno degli elementi di valutazione.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 21 febbraio 2006 n. 3742
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Importanza dell'inadempimento - Parziale o inesatto adempimento della prestazione - Valutazione della gravità dell'inadempimento - Criteri - Fattispecie relativa a parziale pagamento della caparra.
Ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tener conto del valore complessivo del corrispettivo pattuito in contratto, determinabile mediante il criterio di proporzionalità che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto a esso, e non rispetto alla sola caparra. (Nella specie, relativa a compravendita immobiliare, la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva considerato di non scarsa importanza il mancato pagamento di un terzo della caparra corrispondente all'importo di cinque milioni di lire).
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 27 dicembre 2004 n. 24003
Risoluzione - Inadempimento - Gravità - Mancato pagamento di una rata della caparra - Rilevanza rispetto al valore della caparra - Esclusione.
In tema di vendita di un immobile, deve essere cassata la pronuncia del giudice del merito che nell'imputare a una delle parti l'inadempimento per il mancato pagamento, in via definitiva, della terza rata della caparra, ritenga rilevante tale importo, rapportandolo all'importo della caparra (un terzo). In realtà, ai fini della risoluzione del contratto l'indagine circa la gravità dell'inadempimento deve tenere conto del valore che la parte di obbligazione non adempiuta ha rispetto al tutto, quindi rispetto al corrispettivo complessivo pattuito in contratto per il trasferimento della proprietà.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 27 dicembre 2004 n. 24003
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