Comunitario e Internazionale

Verso nuove regole UE sul trasferimento delle tecnologie

Obiettivo della consultazione, recentemente avviata dalla Commissione europea, è raccogliere osservazioni per valutare l’efficacia del TTBER e delle relative Linee guida, identificando eventuali correttivi o chiarimenti

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di Gianluca Faella*

La Commissione europea ha recentemente avviato una consultazione pubblica sul Regolamento n. 316/2014 del 21 marzo 2014, sull’esenzione per categoria degli accordi di trasferimento di tecnologia (Technology Transfer Block Exemption Regulation o TTBER). Gli accordi di trasferimento di tecnologia (quali licenze di brevetti, know-how o software) sono strumenti fondamentali per la diffusione dell’innovazione, perché possono consentire alle imprese di condividere, sfruttare e sviluppare nuove tecnologie in modo più efficiente. Il regolamento di esenzione definisce le condizioni alle quali detti accordi possono presumersi compatibili con le regole di concorrenza, garantendo una zona di sicurezza.

L’obiettivo della consultazione è raccogliere osservazioni dai soggetti interessati – quali imprese, associazioni di categoria, consulenti e accademici – per valutare l’efficacia del TTBER e delle relative Linee guida, identificando le aree che potrebbero necessitare di correttivi o chiarimenti, anche alla luce dell’evoluzione tecnologica e dei cambiamenti nelle dinamiche di mercato.

Una delle questioni in consultazione è l’opportunità di estendere l’ambito d’applicazione del TTBER agli accordi di licenza aventi ad oggetto determinate categorie di dati o diritti in materia di dati. Il ruolo strategico dei dati nell’economia digitale ha condotto a un incremento di tali accordi. Al contempo, gli accordi di trasferimento di tecnologia contengono sempre più spesso previsioni riguardanti i dati. In questo contesto, la Commissione intende valutare se ampliare la nozione di diritti tecnologici coperti dal regolamento, includendovi determinate categorie di dati e diritti in materia di dati. In ogni caso, occorrerà tener conto delle rilevanti differenze tra diritti tecnologici e dati, che potrebbero richiedere adattamenti normativi mirati.

Un’altra questione riguarda la revisione delle soglie in termini di quote di mercato. Attualmente, l’esenzione per categoria si applica solo se le parti non detengono quote superiori a determinate soglie, sia nei mercati rilevanti dei prodotti che in quelli delle tecnologie. Il mercato delle tecnologie dovrebbe includere i diritti tecnologici considerati sostituibili dai licenziatari in base a caratteristiche, applicazioni e costi di licenza. Tuttavia, il calcolo delle quote nel mercato delle tecnologie risulta spesso estremamente difficile, se non impossibile, per la mancanza di sufficienti informazioni su usi dei diritti tecnologici, sostituibilità tra le diverse tecnologie e ricavi alle stesse riconducibili. Pertanto, la Commissione sta valutando la possibilità di eliminare la soglia basata sulla quota nel mercato delle tecnologie, o sostituirla con un parametro diverso, quale la presenza di un certo numero di tecnologie concorrenti. È chiaro, peraltro, che quest’ultimo parametro non consentirebbe di superare del tutto le difficoltà connesse all’esigenza di reperire informazioni sulle tecnologie di terzi e valutarne la sostituibilità con quelle oggetto di licenza.

Tra gli ulteriori temi posti in consultazione rientrano l’opportunità di modificare le linee guida sui c.d. pool tecnologici (accordi con cui due o più parti costituiscono un pacchetto di tecnologie, da concedere in licenza sia ai partecipanti che a terzi), nonché la possibilità di fornire specifiche indicazioni su altri tipi di accordi, quali i gruppi di negoziazione per la concessione di licenze e gli accordi transattivi in materia di brevetti.

In generale, è auspicabile che la Commissione colga l’occasione del processo di revisione per chiarire maggiormente il quadro normativo sugli accordi di trasferimento di tecnologia. L’attuale disciplina è caratterizzata da un elevato grado di tecnicismo e complessità. Le indicazioni che si possono trarre dalla giurisprudenza e dalla prassi decisionale sono relativamente limitate. Ciò è dovuto, tra l’altro, al fatto che gli accordi di trasferimento di tecnologia prevedono spesso stringenti vincoli di confidenzialità e clausole arbitrali, che rimettono la risoluzione delle controversie ad arbitri in procedimenti riservati, limitando la formazione di una giurisprudenza sulla compatibilità di detti accordi con le regole di concorrenza.

Diverse questioni potrebbero beneficiare di ulteriori chiarimenti. Ad esempio, potrebbe essere utile fornire maggiori indicazioni sulla valutazione delle restrizioni destinate ad applicarsi anche dopo la scadenza dei diritti di proprietà intellettuale concessi in licenza, allorché alcune limitazioni della libertà commerciale delle parti potrebbero non essere più giustificate.

Se la Commissione riuscirà a superare le criticità riscontrate nel vigente quadro normativo e chiarire ulteriormente il trattamento degli accordi in questione, la revisione del TTBER potrà avere un rilevante impatto positivo sulle attività degli operatori nei settori a elevato tasso di innovazione, aumentando la certezza del diritto, riducendo i costi di compliance e agevolando una più rapida ed efficiente circolazione delle tecnologie.

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*Gianluca Faella, Counsel presso Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Professore di diritto dell’economia presso l’Università degli studi Link

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