Giustizia

Via libera alla conversione del Dl proroghe, le misure per la “giustizia”

Fra le misure di interesse per la “giustizia” la proroga di un anno del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, Lipari e Portoferraio

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di Francesco Machina Grifeo

L’Aula della Camera, nel pomeriggio di ieri, ha definitivamente approvato con 155 voti favorevoli e 97 contrari (12 gli astenuti, tra questi il gruppo Iv) il Dl proroga termini (n. 132/2023).

Pochi i rinvii che interessano direttamente la “giustizia”. Fra questi spicca la proroga, introdotto dal Senato, del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, Lipari e Portoferraio al 31 dicembre 2024, precedentemente fissato al 31 dicembre 2023. Vi è poi la proroga, disposta dall’articolo 14, del termine per l’adozione del regolamento sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato (oltre che del Ministero del lavoro) che slitta al 30 novembre 2023. Mentre l’articolo 5-bis proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine per l’esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità dalle forze del Terzo Reich.

L’articolo 8 invece proroga al 31 dicembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei lavoratori fragili, prevedendo una specifica disciplina per il personale docente. L’articolo 10-ter, introdotto dal Senato, estende fino al 31 dicembre 2025 il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti. L’articolo 11, proroga il termine per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare. L’articolo 15-quater, introdotto dal Senato, novella il Codice dei contratti pubblici al fine di ridefinire, in modo estensivo, la causa di conflitto di interesse negli appalti pubblici e di modificare il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione.

L’articolo 6, al comma 1, invece stabilisce che entro il termine del 30 novembre 2024 i contribuenti che applicano il regime forfetario devono adempiere, relativamente al periodo d’imposta 2021, agli specifici obblighi informativi previsti dalla legislazione vigente.

Tra le altre misure figurano l’estensione fino al 31 dicembre (dal 30 giugno scorso) dell’estensione della garanzia massima dell’80% del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, a beneficio, tra le altre categorie ‘prioritarie’, dei giovani fino a 36 anni e con Isee fino a 40mila euro.

Viene quindi prorogato al prossimo 30 novembre 2023 il termine per il pagamento dell’imposta sostitutiva, in un’unica soluzione, sulle cessioni agevolate di beni strumentali ai soci. Più tempo anche per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali.

Mentre grazie a una modifica introdotta dal Senato slitta di ulteriori sei mesi (fino al 31 dicembre) il termine per l’ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (con la legge cosiddetta ‘Nuova Sabatini’), per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal gennaio 2022 al 30 giugno scorso.

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