Penale

Via libera definitivo al Ddl Nordio - Abrogato l’abuso d’ufficio

Nordio: “Con Ddl più garanzie per gli indagati e stop alla paura della firma”. La legge prevede la contestatissima abrogazione del reato di abuso d’ufficio ma anche norme su: intercettazioni, appello del Pm, collegialità nelle decisioni sulla libertà personale e nuove assunzioni

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di Francesco Machina Grifeo

La Camera dei deputati approva in via definitiva il ddl Nordio con 199 voti a favore, 102 voti contrari e nessun astenuto. Si è chiusa così questa mattina la discussione finale sul Ddl Nordio che contiene, tra l’altro, l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio e norme di riforma delle intercettazioni ma anche la collegialità nelle decisioni sull’applicazione della custodia in carcere e limiti al potere di appellare del Pm per determinati reati. Ieri c’era stata la discussione generale del provvedimento. Oggi le dichiarazioni di voto e il voto finale. Il disegno di legge C. 1718, di iniziativa governativa, infatti e stato già approvato con modifiche dal Senato il 13 febbraio 2024. Il testo si compone di 9 articoli e di un allegato.

Per il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio: “L’approvazione di questo Ddl rappresenta una svolta nel rafforzamento delle garanzie per gli indagati e una mano tesa a tutti i pubblici amministratori, che non avranno più paura di firmare. Di questo importante risultato desidero ringraziare tutti i parlamentari, i colleghi di Governo e l’intero staff del Ministero”.

Si rompe il fronte delle opposizioni con Azione e Italia Viva a favore. Per Enrico Costa (Azione): “E’ un primo passo, sono passi limitati con tante deroghe che speriamo siano sfrondati” nel tempo, ha aggiunto Costa che ha rimarcato “l’approccio” per contenuti “del gruppo sui provvedimenti del governo: su tanti ci siamo opposti, su questo voteremo convintamente a favore”. Anche Italia Viva vota “convintamente a favore” del Ddl ma – aggiunge Giachetti -“non è una riforma epocale”, per noi è “il minimo sindacale. Avete abrogato l’abuso di ufficio, dovendo pagare comunque un dazio alla magistratura con l’inserimento nel decreto carceri di un contentino”.

Dichiara invece il voto contrario il capogruppo di Avs in commissione Giustizia alla Camera Devis Dori: “il ddl Nordio porta ad un arretramento grave delle tutele dei cittadini, posizionando l’Italia come l’unico paese europeo che non ha il reato d’abuso d’ufficio”. Contrario anche il M5s. Per Cafiero De Raho l’abrogazione dell’abuso di ufficio “è gravissima, perché è un reato spia sia per il sistema della corruzione sia per le infiltrazioni mafiose. E’ una legge che favorisce l’illegalità del potere pubblico: da un lato protegge i colletti bianchi e i mediatori di corruzione, dall’altro silenzia la stampa”. Per il capogruppo Dem in Commissione Giustizia Federico Gianassi è un “provvedimento bandiera”. “Oggi - prosegue - ottenete uno scalpo a danno dei cittadini, se associamo la cancellazione dell’abuso di ufficio a reati ulteriori che introdurrete ai danni dei cittadini, come la resistenza passiva, ci sarà uno squilibrio enorme” e si percorrerà “la pericolosa strada dell’autoritarismo”.

In particolare, l’articolo 1 – si legge nel dossier della Camera - abroga il delitto di abuso d’ufficio, previsto dall’articolo 323 del codice penale, e modifica l’art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite, precisando che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere esistenti (non solo asserite) ed effettivamente utilizzate (non solo vantate) intenzionalmente allo scopo di farsi dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita (ovvero, come specificato dal neo introdotto secondo comma, quella finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale o uno degli altri soggetti sopra indicati a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato).

L’articolo 2 invece contiene una serie di modifiche al codice di procedura penale che mirano a: rafforzare la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore, estendendo il divieto di acquisizione delle comunicazioni da parte dell’autorità giudiziaria anche ad ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l’imputato ed il proprio difensore e imponendo di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate. Inoltre è volto ad assicurare una maggiore tutela al terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate. Viene così introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento.

È poi escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori; e viene introdotto il divieto di riportare nei verbali di trascrizione delle intercettazioni espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti. Infine, obbligo il PM dovrà stralciare dai cd. brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti.

Dovranno anche essere garantiti i diritti della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto all’eventuale applicazione di misura cautelare, disponendo l’obbligatorietà dell’interrogatorio preventivo, che deve essere documentato integralmente mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, nonché la collegialità della decisione circa l’applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva nel corso delle indagini preliminari.

Limitato anche il potere del pubblico ministero di proporre appello, escludendolo avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p. (reati per i quali l’azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, tra cui, a titolo di esempio, si citano violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, oltraggio a un magistrato in udienza, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia).

L’articolo 3 apporta modifiche all’articolo 89-bis disp. att. c.p.p., relativo all’archivio delle intercettazioni, al fine di includere anche i dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti tra quelli per i quali è necessario assicurare la segretezza.

L’articolo 4 reca alcune modifiche all’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), conseguenti all’introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista dall’articolo 2, in materia di decisione circa l’applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva.

L’articolo 5 reca l’aumento di 250 unità del ruolo organico della magistratura, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado.

L’articolo 6 contiene una norma di interpretazione autentica riguardante il limite di età di 65 anni previsto per i giudici popolari delle Corti d’assise, chiarendo che esso è riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio.

L’articolo 7 interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nella procedura per l’avanzamento al grado superiore dei militari, stabilendo che tale procedura sia preclusa solo da una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo e non (come da normativa vigente) dal mero rinvio a giudizio.

L’articolo 8 reca la quantificazione degli oneri di cui all’articolo 5 (aumento di organico della magistratura) e le relative fonti di copertura finanziaria. Per le altre disposizioni è prevista la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 9, infine, prevede che le modifiche al codice di rito in materia di decisione collegiale e quelle ad essa collegate di carattere ordinamentale si applichino decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.

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