Viadotti, la demanialità dell'area sottostante non è scontata
Per la Cassazione, sentenza 9157 depositata oggi, per far scattare la presunzione devono ricorrere dei presupposti spaziali e funzionali
Di chi è l'area sottostante un viadotto? La presunzione di demanialità non è scontata. Dipende, spiega la Cassazione sentenza 9157 depositata oggi, dalla ricorrenza di due fattori: il primo di natura spaziale; l'altro, funzionale. La Seconda sezione civile ha così accolto, con rinvio, il ricorso di una srl che gestisce un complesso turistico, nei confronti del Ministero dell'Economia e di Anas, per la proprietà di un tratto di particolare pregio della costiera sorrentina, quello sottostante gli archi di sostegno della SS all'altezza del Comune di Vico Equense.
La Corte d'appello, invece, confermando la decisione di primo grado, aveva riconosciuto l'appartenenza dell'area al demanio stradale, "in quanto proiezione verso il sottosuolo della sede stradale", e ciò in applicazione dell'articolo 840, primo comma c.c.. Inutile l'insistenza della ricorrente che aveva sostenuto che la proprietà e il possesso rimasero ai proprietari dei terreni limitrofi, non essendovi del resto alcuna traccia di provvedimenti espropriativi. La Corte territoriale, riconosciuta la natura demaniale dell'area, ha anche escluso che fosse configurabile il possesso utile per l'usucapione.
Proposto ricorso in Cassazione, la parte, tra l'altro, ha denunciato la violazione e la falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e dell'articolo 2697 c.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte d'appello infatti avrebbe riconosciuto la demanialità sulla base della mera classificazione del tratto stradale sovrastante, senza prendere in alcuna considerazione le contestazioni mosse dalla srl.
Per la Suprema corte il motivo è fondato. "Deve certamente riconoscersi in linea di principio - si legge nella decisione - che, per quanto concerne le strade, il regime della proprietà non può che essere quello generale di cui all'art. 840 c.c., con estensione usque ad sideras et ad inferos della relativa proprietà, da nulla risultando che alla proprietà pubblica si applichi, sul punto, un regime diverso da quello della proprietà privata". "Rimane tuttavia fermo - prosegue la Corte - che l'art. 840 c.c. si riferisce al sottosuolo, nel significato comune della parola, che indica lo strato sottostante alla superficie del terreno, ossia la zona esistente in profondità al di sotto dell'area superficiale del piano di campagna".
La nozione, quindi - argomentano i giudici di legittimità -, non comprende l'area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o di un viadotto. In questo caso, qualora la proprietà pubblica del suolo non risulti positivamente, si tratta di stabilire se sia operante la presunzione iuris tantum di demanialità delle aree accessorie alle strade pubbliche, quali pertinenze stradali.
Secondo la giurisprudenza, tale presunzione (desunta dall'articolo 22 legge n. 2248 del 1865) opera tradizionalmente sulla base di due presupposti. Il primo è di natura spaziale: occorre che l'area che si vorrebbe demaniale sia contigua o quantomeno comunicante con la strada pubblica. Il secondo è di natura funzionale: non basta che l'area sia contigua o comunicante con la strada, occorre in più che integri la funzione viaria.
Se dunque ricorrono tali condizioni sorge una presunzione iuris tantum di demanialità dell'area, comunque vincibile dal privato. È stato infatti chiarito che la prova contraria può essere costituita, fra l'altro, anche dalla «preesistente natura privata dell'area in contestazione» o dalla «produzione dei titoli di proprietà».
Infine, con riferimento alle strade comunali (secondo Cass. n. 2795/2017), la destinazione pubblica della strada, rispetto alla quale l'area ha da dirsi pertinenziale, deve essere «effettiva» e in più deve «rispondere a precisi requisiti di legge».
Tutti principi, conclude la decisione, elusi dalla sentenza impugnata che ha riconosciuto la natura demaniale dell'area senza compiere alcuna ulteriore indagine né sull'appartenenza del suolo, né sui requisiti spaziali e funzionali.