Vietato l'accesso civico massivo agli incarichi legali conferiti dalla Cassa di previdenza forense
Il ricorso all'istituto dell'accesso civico generalizzato deve mostrarsi in concreto funzionale al perseguimento delle finalità pubblicistiche ad esso sottese
Nella vicenda trattata dal Tar Lazio-Roma (sentenza n.5801/2023) un iscritto alla Cassa di previdenza degli avvocati aveva formulato all'Ente una domanda di accesso civico generalizzato, con richiesta di ostensione dell'elenco degli incarichi legali, sia giudiziali che stragiudiziali, conferiti nell'ultimo quinquennio, riportante i nominativi dei professionisti e l'importo dei relativi compensi. L'ente aveva rigettato la richiesta ritenendola indeterminata, generica, carente di specificità e soprattutto illegittimamente "massiva": si trattava di ben 4000 incarichi.
Accesso a un numero irragionevole di documenti
Il Tar capitolino ha evidenziato che nei casi in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di atti e documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare in modo sostanziale, il buon funzionamento dell'ente coinvolto, lo stesso può ponderare, da un lato, l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe per i propri uffici. Ciò al fine di salvaguardare, in casi particolari e di stretta interpretazione, l'interesse al buon andamento dell'amministrazione destinataria dell'istanza d'accesso.
Il giudice amministrativo romano ha precisato che il diritto di accesso civico generalizzato conserva una connotazione solidaristica, nel senso che l'apertura alla conoscenza collettiva è funzionale alla disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per informare correttamente i cittadini interessati. Il suddetto accesso, in quanto finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il sano andamento dell'amministrazione non può finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa; sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto, proprio in nome del fondamentale principio solidaristico. Il ricorso all'istituto dell'accesso civico generalizzato deve, infatti, mostrarsi in concreto funzionale al perseguimento delle finalità pubblicistiche ad esso sottese, individuate in via normativa. Su queste coordinate è pertanto non solo possibile ma a ben vedere doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il corretto funzionamento dell'ente che ha ricevuto "richieste massive uniche" contenenti un numero cospicuo di dati e di documenti; o "richieste massive plurime" che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti, ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi. Ciò anche in quanto in molti casi si tratta di richieste pretestuose ovvero persino vessatorie, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi.
L'esigenza di non compromettere l'andamento degli uffici
Nella vicenda deve quindi ritenersi concretamente sussistente l'esigenza - su cui infatti era fondato il diniego opposto dalla Cassa - di non compromettere il buon andamento dei propri uffici, per il carico di lavoro ragionevolmente ed ordinariamente esigibile dagli stessi. Esigenza peraltro ribadita dalla difesa della Cassa anche in sede di discussione orale.
L'accesso civico generalizzato introdotto dal legislatore quale diritto non sottoposto a limiti quanto a legittimazione soggettiva del richiedente e senza oneri di motivazione, è riconosciuto e tutelato allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; nonché di promuovere la partecipazione di tutti i cittadini alla più sana dialettica collettiva. Questa conformazione supera il limite tipico dell'accesso tradizionale il quale invece non può essere preordinato ad un controllo allargato sull'ente coinvolto, perché permane un accesso strumentale alla protezione di un interesse individuale. L'accesso civico generalizzato è finalizzato a garantire il riscontro della comunità sulla gestione amministrativa. Può quindi affermarsi che l'interesse individuale alla conoscenza è tutelato in sé.
L'accesso civico generalizzato normativamente azionabile da chiunque e senza previa dimostrazione di un interesse personale, concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni rilevanti, è un importante presidio di democrazia su possibili zone grigie ed eventuali distorsioni gestionali. Tuttavia l'esercizio di tale diritto alla conoscenza alle informazioni non può tradursi in richieste dirette più o meno consapevolmente a ledere il fluido funzionamento degli uffici ed inevitabilmente il lavoro dei funzionari in essi incardinati. Come focalizzato dall'ANAC con riguardo a varie amministrazioni pubbliche, con la sentenza in rassegna il Tribunale amministrativo capitolino ha chiarito che non è ammissibile una richiesta d'accesso civico massiva alla Cassa di previdenza degli Avvocati; ossia palesemente irragionevole, per ciò stesso illegittima in quanto sostanzialmente in grado di "ingessare" gli ingranaggi amministrativi degli uffici.