GiurisprudenzaCivile

Violare la regola potrebbe dare luogo a diverse tutele verso i creditori

di Fabio Valenza

N. 34

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La decisione in commento affronta diverse questioni riguardanti la disciplina, e relative interrelazioni, del finanaziamento dei soci ex articolo 2467 del codice civile e della responsabilità per l'attività di direzione e coordinamento di società ex articolo 2497 e seguenti del codice civile, inquadrandole nel più ampio contesto della normativa societaria e dell'insolvenza

Massima

  • Società e imprese - Società di capitali - Società a responsabilità limitata eterodiretta da persona fisica - Finanziamento proveniente da altra società sottoposta a comune direzione - Postergazione ex articoli 2467 e 2497-quater del Cc - Inesigibilità temporanea - Presupposti - Riscontro da parte dell'organo gestorio - Necessità - Violazione della regola - Azione della società eterodiretta e corrispondente legittimazione sostitutiva del curatore - Esclusione - Rimborso nell'anno precedente il fallimento della società - Inefficacia rispetto ai creditori - Sussistenza - Rimborso oltre l'anno precedente il fallimento - Ripetizione del rimborso per indebito oggettivo - Esclusione - Responsabilità degli amministratori verso i creditori - Sussiste. (Cc, articoli 2467, 2497, 2497- quinquies, 2033 e 2394)

    In tema di finanziamento dei soci (o proveniente da altra società sottoposta a comune direzione), la postergazione disposta dall'articolo 2467 (e dall'articolo 2597-quinquies) codice civile opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio (o dell'altro soggetto finanziatore) alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma; ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio (o all'altro soggetto finanziatore) il rimborso del finanziamento, in presenza dell'indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la crisi; e che la violazione della regola (pur escludendosi, sia l'azione della società eterodiretta e la corrispondente legittimazione sostitutiva del curatore, sia la ripetizione della restituzione del finanziamento se avvenuta oltre un anno prima del fallimento della società finanziata) può dar luogo a plurime forma di tutela, tra le quali, senz'altro, la responsabilità, nei confronti dei creditori, degli amministratori di una società che abbiano restituito somme in violazione della norma predetta.

La decisione in commento affronta diverse questioni societarie riguardanti la disciplina, e relative interrelazioni, del finanziamento dei soci ex articolo 2467 del codice civile e della responsabilità per l'attività di direzione e coordinamento di società ex articolo 2497 e seguenti del codice civile, inquadrandole nel più ampio contesto della normativa societaria e dell'insolvenza. L'intreccio normativo oggetto della vicenda processuale è, indubbiamente, assai complesso, e il merito della decisione...