Penale

Violenza di genere, non revocabile sospensione della pena prima della fine del corso di recupero

L’aver iniziato la partecipazione al percorso riabilitativo imposto esclude la verifica intermedia da parte del giudice sul suo esito negativo a meno che non sia imposta una misura di prevenzione personale che venga però violata

di Paola Rossi

Al condannato per un reato di violenza di genere - con pena sospesa condizionata all’obbligo di seguire un percorso di recupero riabilitativo - non può essere revocato il beneficio, per valutazione negativa degli esiti del corso seguito, prima della data stabilita per la sua conclusione.

Così la Cassazione penale - con la sentenza n. 28293/2025 - ha accolto il ricorso del condannato per maltrattamenti in famiglia al quale il giudice dell’esecuzione aveva revocato il beneficio della sospensione della pena - condizionata all’adempimento dell’obbligo di fare un percorso di recupero contro la violenza di genere - anticipatamente alla scadenza del corso che di fatto aveva cominciato a seguire. La decisione di revoca ora annullata senza rinvio si fonda sulla carenza di potere del giudice a decidere la revoca in via anticipata se è integrato il presupposto dell’avvio della frequentazione del corso da parte del soggetto obbligato.

Infatti, il giudice dell’esecuzione al fine di poter revocare un beneficio sottoposto a una condizione da adempiere entro un certo termine deve essere espressamente investito dalla legge del potere di verifica “intermedia” e di conseguente revoca del beneficio stesso durante l’esecuzione dell’obbligo di fare, cioè prima della scadenza del termine.

La Cassazione giudica ininfluenti le modifiche dell’articolo 165 del Codice penale - e in particolare del suo quinto comma - apportate dalla legge 24 novembre 2023 n. 168 in quanto non modificative del potere di controllo e delle modalità di verifica sulla proficua partecipazione al corso di recupero. Inoltre, la Cassazione dice che sono solo stati precisati, ma non mutati gli obblighi trattamentali posti a carico del soggetto condannato per reati di violenza di genere, senza incidere né sulla sostanza della prestazione richiesta, né sulla verifica dell’esito effettivo.

Conclude la Cassazione che solo in un caso la revoca può essere anticipata: quando all’obbligo di fare sia stata aggiunta dal giudice una misura di prevenzione personale a causa della ritenuta pericolosità sociale del condannato e questi l’abbia violata.

Resta, infine, fuori discussione, il caso del condannato/obbligato che non abbia neanche avviato la frequentazione del corso, che è causa di revoca anticipata del beneficio della sospensione condizionale della pena rispetto alla scadenza fissata dell’adempimento imposto.

Non era quindi legittima la revoca anticipata della sospensione della pena nel caso concreto dove il condannato aveva mostrato segni di disinteresse e disattenzione nell’ambito degli incontri con i terapeuti e gli esperti della tematica della violenza contro le donne. E ciò nonostante anche l’intervenuta segnalazione al Centro da parte della vittima del reato di aver subito nuovi comportamenti illeciti da parte dell’ex, che si era difeso affermando che la donna avesse mentito mossa da ragioni di gelosia verso di lui. Dati irrilevanti per la revoca del beneficio a fronte del fatto che l’uomo avesse iniziato a seguire i corsi imposti.

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