Secondo il Tar di Trieste (sentenza n. 329/2024) l’elenco dei sottoscrittori di una petizione trasmessa ad una pubblica amministrazione è un documento pubblico. Su questa base non sussiste alcun problema di dati riservati o di privacy dei sottoscrittori poiché la petizione è diretta a promuovere e sollecitare interventi concernenti comuni necessità per la soluzione di problemi di interesse pubblico. In altre parole la petizione attiene ai processi decisionali dell’amministrazione che in quanto tali...

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