Responsabilità

Vittime da Covid: senza un'ancora a rischio esplosione del contenzioso

Nel prossimo numero in distribuzione da domani del settimanale «Guida al Diritto» è presente un servizio sugli scenari giuridici legati alla pandemia

di Alberto Cisterna e Giuseppe Amato

Nel  prossimo numero  in distribuzione da domani del settimanale «Guida al Diritto» è presente un servizio sugli scenari giuridici legati alla pandemia. La sentenza n. 3982 del 2021 penale della Suprema corte di cassazione sulla riesumazione delle salme di soggetti morte a causa del Covid-19 è l'occasione per fare un punto a 360 gradi, con una ottica prospettica. Alla luce di alcuni segnali evidenti appare quindi prevedibile la cifra cospicua delle ricadute che la pandemia produrrà sul versante giudiziario nel civile e nel penale. Forse è il momento di riflettere per uscire dall'ottica emergenziale, che al momento - con la conversione del Dl 172/2020 e, in particolare dell'articolo 5- quinquies - rappresenta il primo baluardo di regolamentazione delle vaccinazioni anti-Covid per i soggetti . Ecco le prime anticipazioni del servizio.

Alberto Cisterna

All’inizio, come noto, c’è la delibera del Consiglio dei ministri  31 gennaio 2020 recante  la «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

Da allora in poi è stato un profluvio di norme che hanno tentato di dar forma e sostanza a una sorta di «diritto pandemico» che si è propagato praticamente in tutti i gangli della vita del Paese, dagli ospedali alle scuole, dalle fabbriche alle aule di giustizia, ripercorrendo le vie del contagio.

La pandemia e la responsabilità sanitaria

Sebbene ci sia ormai un certo grado di adattamento a queste norme eccezionali e malgrado finanche la Corte costituzionale ne abbia certificato la compatibilità con la Carta (si veda sentenza n .278/2020), resta ancora da stabilire se l’intera epidemia o solo alcune fasi di essa possano essere annoverate o meno nello schema classico del caso fortuito o della forza maggiore. Questione non di poco momento, se si volge lo sguardo al tema della responsabilità sanitaria e alle complesse tematiche che essa pone ai fini dell’accertamento delle cause del decesso di migliaia e migliaia di soggetti o dei postumi invalidanti riportati da molti sopravvissuti.

Si prenda in considerazione una tra le tante pronunce della Corte di legittimità che hanno riguardato fattispecie comunque contigue o assimilabili a quella pandemica: «in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di “caso fortuito” è condizionata alla presenza dei requisiti dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte, ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa; sicché, la “calamità naturale”, che determina lo stato d’emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici» (Cassazione, sezione III, n. 14861 del 31 maggio 2019 m. 654206 – 01; ovvero sezione III, n. 30521 del 22 novembre 2019 m. 655971 - 03).

L’assenza di un intervento legislativo e gli orientamenti giurisprudenziali

Operati gli intuibili e ragionevoli adattamenti, appare chiaro che – in mancanza di un intervento legislativo che chiarisca in modo esplicito se la pandemia possa rientrare o meno nella nozione di caso fortuito o di forza maggiore - la materia resta devoluta alle aule di giustizia chiamate a stabilire di volta in volta se il verificarsi di eventi sanitari avversi (più o meno esiziali) sia da ricondurre a comportamenti umani e/o a eventi naturali imprevedibili e incontrollabili.

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PANDEMIA E DIRITTO/ IL TESTO DELLA SENTENZA

Decessi dopo il virus, non è impugnabile

il rigetto del Gip a riesumare la salma

Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 21 gennaio-2 febbraio 2021 n. 3982

 

 L’analisi della decisione

Sulle eventuali responsabilità pesa il contesto emergenziale

Giuseppe Amato

 

  Le ricadute civilistiche

L’affidabilità della cartella clinica la strada maestra per la prova

Alberto Cisterna

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