VOUCHER POCO ADATTO PER L'INFERMIERE
Premesso che con il “buono lavoro” (voucher), emesso telematicamente dall'Inps, possono essere compensate prestazioni rese in tutti i settori produttivi, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore, escluso il settore agricolo (circolare Inps 149 del 12 agosto 2015) e che con tali buoni lavoro vengono garantiti il compenso per il lavoratore, la copertura previdenziale Inps (pensione) e quella assicurativa presso l'Inail, pur tuttavia occorre rilevare come l’Enpapi (ente di previdenza degli in-fermieri) abbia affermato (circolare n. 4 del 2013) che l’assoggettamento previdenziale nei suoi confronti sia escluso solo in carenza di due requisiti essenziali: l’abitualità e la professionalità della prestazione eseguita. In forza di ciò, l’Enpapi contesta l’ipotesi di utilizzo del voucher per prestazioni infermieristiche, in quanto una prestazione infermieristica, seppur unitaria in termini quantitativi, è sempre ed inevitabilmente caratterizzata da un esplicito profilo di professionalità. Ne segue che l’infermiere che non sia titolare di partita Iva e che, al tempo stesso, sia privo di contratti di collaborazione, debba necessariamente iscriversi alla gestione separata Enpapi, in modo tale che il proprio committente occasionale provveda al versamento dei contributi previdenziali previsti per questa gestione, a nulla rilevando il valore economico del reddito prodotto nell’anno fiscale di riferimento. È naturalmente consentita la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale con infermiere privo di partita Iva, comunque assoggettato a contribuzione previdenziale Enpapi.