Comunitario e Internazionale

Tribunale Ue: no all'obbligo di inglese, francese o tedesco nei concorsi

Francesco Machina Grifeo

Il Tribunale dell'UE ha annullato tre bandi di concorso che obbligano i candidati a scegliere il francese, l'inglese o il tedesco come seconda lingua e come forma di comunicazione con l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO). Con la sentenza nelle Cause T-124/13 e T-191/13, infatti, i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che il candidato può scegliere di redigere la domanda in qualsiasi lingua comunitaria e che il vincolo posto alla seconda scelta non è oggettivamente giustificato né proporzionato all'obiettivo di assumere funzionari immediatamente operativi.

La polemica sulla discriminazione linguistica non si è mai sopita. In particolare, il ricorso presentato da Italia e Spagna risale al periodo in cui la discussione era particolarmente accesa riguardando il brevetto unico europeo. Proprio l'assenza dell'italiano e dello spagnolo dalle lingue di presentazione del brevetto aveva spinto i due paesi a restare fuori dalla 'cooperazione rafforzata'. Lo scorso luglio, però, il governo italiano ha formalizzato a Bruxelles l'adesione alle regole del brevetto unico europeo.

La vicenda - Nel 2012 e nel 2013 l'Ufficio europeo di selezione del personale ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione tre bandi per la costituzione di elenchi di riserva a scopo di assunzioni nei settori più disparati (biologia, contabilità, ingegneria ecc.). Con il vincolo che i candidati avessero una conoscenza approfondita di una prima lingua nell'ambito di quelle ufficiali (all'epoca erano 23, oggi sono 24) oltreché una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua da scegliere tra francese, inglese e tedesco. E ciò per rendere i candidati immediatamente operativi e capaci di comunicare efficacemente nel loro lavoro quotidiano, senza rischiare di pregiudicare il funzionamento effettivo delle istituzioni. A questo punto Italia e Spagna hanno proposto ricorso sostenendo la natura discriminatori dei bandi per violazione del regime linguistico previsto dal regolamento dell'Unione del '58 e del principio di proporzionalità.

La motivazione - Il tribunale Ue rileva che le istituzioni sono libere di determinare nei regolamenti interni le modalità di applicazione del regime linguistico, ma le istituzioni interessate dai bandi impugnati non hanno fatto uso di tale facoltà per la semplice ragione che i bandi di concorso non possono essere considerati come regolamenti interni. Inoltre tali istituzioni, a differenza dell'Uami, non sono assoggettate a uno specifico regime linguistico. Ciò è sufficiente di per sé, prosegue la sentenza, per giustificare l'annullamento dei tre bandi.

Quanto poi al vincolo della seconda lingua, il Tribunale ricorda che «una limitazione della scelta ad un numero ristretto di lingue costituisce una discriminazione» in quanto avvantaggia alcuni candidati rispetto ad altri. Inoltre, l'affermazione secondo cui francese, inglese e tedesco restano le lingue maggiormente utilizzate «è vaga e non supportata da alcun elemento concreto». In sostanza, «non è possibile presumere che un funzionario neoassunto, che non conosca alcuna delle lingue veicolari o delle lingue di deliberazione di un'istituzione, non sarebbe capace di fornire immediatamente un lavoro utile».

Tribunale Ue - Sentenza 24 settembre 2015 - Cause T-124/13 e T-191/13

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©