Comunitario e Internazionale

Centraline smog soggette anche al vaglio del giudice

di Maurizio Caprino

I giudici possono “costringere” le autorità cittadine a rivedere la collocazione delle centraline per il rilevamento della qualità dell’aria. Un principio affermato la settimana scorsa dalla Corte di giustizia europea, che potrebbe portare a una ricollocazione delle centraline di Milano e a nuovi allarmi smog.

La Corte, nella sentenza depositata il 26 giugno sulla causa C-723/17, si è occupata di un ricorso presentato da alcuni cittadini di Bruxelles, assistiti da Client Earth, associazione legale di diritto inglese che presta supporto alle azioni legali in senso ambientalista in tutta Europa. Il ricorso era stato presentato al locale tribunale di primo grado, che ha inviato alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione di alcuni punti della direttiva 2008/50 sulla qualità dell’aria. È la direttiva che fissa i valori-limite di concentrazione degli inquinanti, le modalità per misurarli e l’obbligo per le autorità locali di predisporre piani per migliorare la qualità dell’aria quando gli sforamenti dei limiti sono frequenti.

I punti controversi su cui i giudici belgi hanno chiesto l’interpretazione di quelli europei erano due.

Il primo è se le autorità locali abbiano o no un margine di discrezionalità nel delimitare le «aree all’interno di zone ed agglomerati dove si verificano le concentrazioni più elevate» di inquinanti. Se la discrezionalità fosse riconosciuta, le scelte delle autorità locali non potrebbero essere sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Il secondo punto sta nell’interpretazione del concetto di superamento della soglia: l’articolo 13, paragrafo 1 della direttiva non consentirebbe di capire se si debba tener conto degli sforamenti registrati in ogni singola centralina (per cui una giornata viene considerata sopra il limite anche se il superamento avviene in un solo punto della città) o la media delle centraline.

La Corte risponde nel modo più restrittivo possibili.

Infatti, è possibile il vaglio del giudice sulla conformità del posizionamento delle centraline risponda ai criteri stabiliti dall’allegato III, sezione B, punto 1, lettera a) della direttiva. Basta che venga presentato un ricorso da privati «direttamente interessati dal superamento del valori limite».

Quanto ai giorni di sforamento, è sufficiente una sola centralina.

Questi princìpi potranno entrare nell’azione legale avviata a nobembre 2018 al Tar della Lombardia da Cittadini per l’Aria, associazione milanese della rete Client Earth. Il ricorso è contro l’agenzia regionale per l’ambiente (Arpa), che ha collocato le centraline di monitoraggio di traffico del particolato (PM10 e PM2.5) e di altri inquinanti solo all’interno della zona a traffico limitato di Milano (il centro storico, corrispondente all’attuale Area C). Si ipotizza che per questo, per oltre 10 anni, l’Arpa abbia descritto un contesto di miglioramento della qualità dell’aria misurando le emissioni solo nell’area della città meno interessata dal traffico. La situazione è lievemente cambiata dal 2017, quando l’Arpa ha installato una centralina in una zona più periferica (viale Marche), ma l’associazione chiede di estendere la rete di rilevazione ad altri punti significativi e trafficati.

Corte Ue _ Sentenza causa C-723/17

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