Penale

Droga, ingente quantità da definire

di Patrizia Maciocchi

Saranno le Sezioni unite a sciogliere i dubbi sula quantità minima necessaria a far scattare l’aggravante dell’ingente quantità nel caso delle droghe leggere. La Cassazione, (ordinanza 38635) chiama in causa il Supremo consesso, consapevole di un contrasto sul punto segnalato anche dal massimario già nel 2016. Alla base del rinvio il ricorso di un imputato - condannato per aver coltivato 1087 piante di cannabis - al quale era stata contestata l’aggravante dell’ingente quantità. La sentenza impugnata aveva, infatti, applicato il criterio affermato dalle Sezioni unite con la sentenza 36258 del 2012, secondo la quale l’aggravante non c’è quando la quantità è inferiore a 2 mila volte il valore soglia determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al Dm 11 aprile 2006. La difesa del ricorrente sosteneva che quel il principio è stato più volte superato dalla giurisprudenza di legittimità che ha spostato l’asticella del valore soglia dalle 2 mila unità alle 4 mila. Una “correzione” giustificata, ad avviso dei giudici di legittimità che hanno aumentato il valore massimo, dall’effetto della sentenza della Corte Costituzionale che nel 2014 ha mandato in soffitta la legge Fini- Giovanardi.

La sezione remittente dà atto dei due diversi orientamenti. Secondo una prima tesi l’impostazione delle Sezioni unite, che si poggia sul sistema della tabella unica del 2006, deve considerarsi archiviata, dopo il colpo di spugna della Consulta, in seguito al quale sono state introdotte, con il Dl 36/2014, quattro nuove tabelle con distinzione tra droghe pesanti e leggere. Un nuovo quadro normativo dal quale non si può prescindere. Secondo un diverso indirizzo invece il principio affermato dalle Sezioni unite resterebbe valido, nella misura in cui può essere utilizzato come semplice criterio orientativo individuato in seguito a un’indagine condotta su un numero cospicuo di sentenze di merito. Ora alle Sezioni unite si chiede, se la modifica al sistema tabellare del 2014 imponga una nuova verifica per affermare l’esistenza dell’aggravante dell’ingente quantità «in considerazione dell’accresciuto tasso di modulazione normativa» oppure restino validi, per l’espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, i criteri affermati dalle Sezioni unite nel 2012 basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile.

Corte di cassazione – Sentenza 38635/2019

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