Amministrativo

Accordo bonario, l’attivazione diventa obbligatoria

di Oberdan Forlenza

L'articolo 205 del nuovo Codice degli appalti prevede lo strumento dell'accordo bonario per i lavori pubblici (a esclusione degli appalti nei settori speciali) affidati da amministrazioni pubbliche o da concessionari e lo stesso strumento è previsto, in quanto compatibile, dall'articolo 206 per i contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica e di servizi.

Il ricorso all’accordo bonario - Il ricorso all'accordo bonario è consentito nel caso in cui vengano iscritte riserve sui documenti contabili per effetto delle quali l'importo economico dell'opera può variare tra il 5 e il 15%; esso riguarda tutte le riserve iscritte fino all'avvio del procedimento, nonché quelle successive rispetto a quelle esaminate, qualora per effetto di esse si prospetti una variazione di analogo importo. In ogni caso, l'insieme delle riserve deve contenersi nel limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

In ogni caso, qualunque sia l'importo delle riserve, prima dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di verifica di conformità, «il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte». L'attivazione dell'accordo è ora prevista come obbligatoria, mentre il previgente articolo 240, comma 14, del Dlgs 163/2006 la prevedeva come mera possibilità.

Il responsabile, al quale il direttore dei lavori deve immediatamente dare comunicazione delle riserve e fornire una relazione riservata, deve valutare l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.
La procedura di accordo bonario prevede che il responsabile del procedimento richieda alla Camera arbitrale l'indicazione di una rosa di cinque esperti, tra i quali egli stesso e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono di comune intesa l'esperto, che, in difetto di accordo, è nominato dalla stessa Camera arbitrale.

Una forte innovazione - Si tratta di una forte innovazione rispetto al regime precedente, che prevedeva la nomina di una commissione di tre componenti, individuati tra gli appartenenti a specifiche categorie (articolo 240, comma 8), uno nominato dal Rup, uno dal soggetto privato e il terzo di comune accordo,
L'esperto redige, dopo istruttoria in contraddittorio, una proposta di accordo bonario, entro 90 giorni dalla nomina. Nel caso in cui il Rup non abbia sollecitato la nomina dell'esperto, sarà egli stesso a dover procedere alla proposta di accordo.
L'accordo bonario ha valore di transazione e sulle somme da esso riconosciute si applicano gli interessi legali, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua accettazione.
Nei casi in cui, tuttavia, la proposta non sia accettata, il soggetto che ha formulato le riserve può ricorrere ad arbitrato o al giudice ordinario.

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