Responsabilità

Risarcimento del danno, non occorre la raccomandata se il giudizio prosegue sul quantum

La Cassazione con l'ordinanza n. 1699 ha precisato che l'onere imposto al danneggiato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata

di Domenico Carola

I giudici della sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1699 del 26 gennaio 2021 hanno ritenuto che quando il giudizio sul danno si sia risolto con condanna definitiva sull'an debeatur, non è invocabile, per la ulteriore fase di liquidazione del quantum, il rispetto degli adempimenti predetti, non vertendosi nell'ipotesi di esercizio di nuova azione risarcitoria.

Il caso
Una automobilista ricorreva per vedersi riconoscere il risarcimento delle lesioni personali e danni materiali riportate nell'incidente stradale, perché, mentre era alla guida dell'autovettura di proprietà del padre, il conducente di altra autovettura, nell'intento di sorpassarla, tagliava improvvisamente la strada per svoltare a sinistra in una stradina di campagna non segnalata. Il conducente di quest'ultima, tratto a giudizio dinanzi al Giudice penale di Pace di Montefiascone per rispondere del reato di lesioni personali colpose derivanti da incidente stradale, veniva assolto.
Il Tribunale Penale di Montefiascone, investito del gravame ai soli effetti civili dalla ricorrente, costituitasi parte civile, riformava la sentenza di prime cure, riteneva il conducente della vettura che aveva sorpassato e svoltato, tagliando la strada, responsabile nella misura dell'80% del verificarsi dell'incidente, lo condannava in solido con la compagnia assicurativa, responsabile civile, al risarcimento dei danni a favore della parte civile, rimetteva la liquidazione degli stessi ad altra separata sede.
L'automobilista danneggiata proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone, per ottenere la liquidazione del danno. Il Tribunale, accogliendo l'eccezione dell'automobilista attore dell'incidente, dichiarando la propria incompetenza, con ordinanza concedeva il temine di tre mesi per riassumere il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Montefiascone.
Il Giudice di Pace, in parziale accoglimento della domanda attrice, accertata la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, condannava in solido il conducente, il proprietario dell'autovettura e la compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni.
La decisione veniva impugnata in via principale dall'automobilista oggetto dell'incidente che lamentava la non applicabilità in sede civile delle risultanze del processo penale d'appello, da cui era emerso un concorso di colpa dell'80%, il mancato superamento della presunzione di cui all'articolo 2054 c.c., la riduzione della liquidazione della somma sborsata per riparare l'autovettura, la compensazione delle spese di lite.
Accogliendo l'eccezione formulata dalla compagnia assicurativa circa l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sull'eccezione di improcedibilità della domanda per non avere la parte attrice inviato la preliminare richiesta risarcitoria alla compagnia assicurativa nelle forme previste dal Codice delle Assicurazioni Private, il Tribunale, con la sentenza oggetto del ricorso, dichiarava improcedibile la domanda, sull'assunto che il mancato previo esperimento dell'iter suddetto desse luogo ad una paralisi del procedimento, trattandosi di una eccezione di improcedibilità rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, che l'attrice non avesse contestato specificamente l'eccezione e non avesse provato in via documentale di aver provveduto ad inviare la suddetta raccomandata.
Avverso la decisione la conducente del veicolo oggetto dell'incidente ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale.

La decisione
Gli Ermellini, in accoglimento del ricorso, cassano, con rinvio, la sentenza impugnata ritenendo che trova applicazione, nel caso de quo, il principio di diritto, secondo cui ove l'istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata di cui al vigente Codice delle Assicurazioni Private, si deve ritenere che la ratio di tale norma sia stata egualmente soddisfatta. La giurisprudenza, infatti, ammette che l'onere imposto al danneggiato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito: quello di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste. Va osservato, inoltre, che una volta validamente esercitata l'azione civile, non si pone più il problema dell'avviso all'assicuratore e del decorso del termine di cui all'articolo 148, Codice delle Assicurazioni, in quanto questi adempimenti postulano necessariamente, per la ratio innanzi ricordata, che la domanda giudiziale non sia stata utilmente proposta nei confronti del predetto o del responsabile del danno. Conseguentemente, qualora il giudizio sul danno si sia risolto, indifferentemente in sede penale o in quella civile, con condanna definitiva sull'an debeatur, non è invocabile, per la ulteriore fase di liquidazione del quantum, il rispetto degli adempimenti predetti, non vertendosi nell'ipotesi di esercizio di nuova azione risarcitoria

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