Civile

Riforma Sport_Focus Associazioni e Società

In questo breve contributo vengono esaminate le questioni più rilevanti attinenti agli enti sportivi dilettantistici e professionistici contenute nel Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, che si inserisce nel più ampio contesto dei "cinque decreti" attuativi della (tanto attesa) riforma dello sport

di Pier Antonio Rossetti*


1) ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

LA FORMA GIURIDICA E ATTIVITA'

"Il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".

Così il decreto definisce gli enti dilettantistici che, nella denominazione, dovranno indicare la finalità sportiva, oltre alla ragione o denominazione sociale dilettantistica.

Lo statuto dovrà inoltre continuare a prevedere assenza del fine di lucro, democraticità e uguaglianza interna, oltre agli obblighi di rendiconto annuale e di devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento (art. 7).

Gli enti potranno assumere anche la forma di società di persone o di capitali (art. 6 comma I), oltre naturalmente alla "classica" forma di associazione, con personalità giuridica o meno, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile.

Non vengono invece annoverate tra le possibili forme societarie le cooperative. Precisa scelta oppure mera dimenticanza del legislatore? Resta il fatto che, in assenza di modifiche, le società cooperative già esistenti dovranno assumere una diversa forma giuridica.
Sarà possibile esercitare anche altre attività rispetto a quella principale, sempre che restino secondarie e strumentali all'attività istituzionale e che sia consentito dallo statuto o dall'atto costitutivo (art. 9).

AFFILIAZIONE A PIU' FEDERAZIONI E QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Gli enti dilettantistici poi potranno affiliarsi annualmente anche contemporaneamente a più di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata e Ente di Promozione Sportiva (art. 6 comma III) e, ai fini del riconoscimento, dovranno iscriversi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport, che trasmetterà annualmente al MEF l'elenco di associazioni e società iscritte (art. 10).

Ricorrendone i presupposti, gli ASD e SSD potranno assumere la qualifica di enti del terzo settore (art. 6 comma 2), la cui disciplina tuttavia prevarrà sulle norme incompatibili del decreto in oggetto, obbligando gli enti sportivi ad un'attenta riflessione prima di iscriversi al RUNTS (peraltro ad oggi non ancora operativo), per il rischio concreto di adottare un regime meno favorevole.

INCOMPATIBILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Viene confermato il divieto degli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (art. 11).

PARZIALE DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI PER LE SOCIETA' E RIMBORSO DELLA QUOTA

Sebbene l'assenza del fine di lucro resti elemento cardine, l'articolo 8 prevede che le società potranno destinare una quota sino al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, detratte eventuali perdite degli esercizi precedenti, all'aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti.

Inoltre, nei limiti suddetti, sarà possibile la distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Sempre per gli enti dilettantistici che assumono le forma societaria sarà ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui sopra.

2. SOCIETA' PROFESSIONISTICHE

LA FORMA GIURIDICA: SPA O SRL, CON OBBLIGO DI COLLEGIO SINDACALE

L'Art. 13, in tema di costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche, impone la forma di società per azioni oppure a responsabilità limitata.

Previsto altresì l'obbligo di nominare il collegio sindacale, al fine di garantire un maggior controllo autonomo ed indipendente.

L'atto costitutivo dovrà prevedere lo svolgimento esclusivo dell'attività sportiva, sebbene siano ammesse anche quelle connesse o strumentali ad essa.

Mentre è facoltativa l'introduzione di condizioni speciali per l'alienazione di azioni o quote, deve invece essere previsto che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, venga destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

Le società sportive professionistiche dovranno adeguare il proprio assetto societario a tali disposizioni entro sei mesi dall'entrata in vigore, che il "decreto sostegni" ha posticipato al giorno 1 gennaio 2022.

LA PROCEDURA DI AFFILIAZIONE ALLE FSN E L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

È ovviamente necessaria l'affiliazione ad una o più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, ovvero dal CIP se si svolge attività sportiva paralimpica (Art. 13).
Solo dopo tale adempimento sarà possibile procedere al deposito dell'atto costitutivo a norma dell'articolo 2330 del codice civile.

Gli effetti derivanti dall'affiliazione resteranno sospesi fino al deposito dell'atto costitutivo presso la FSN, che dovrà avvenire nel termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese.

Successivamente, ogni avvenuta variazione dello statuto o modifica concernente gli amministratori ed i revisori dei conti dovrà essere comunicata alla Federazione Sportiva Nazionale entro venti giorni dalla deliberazione stessa.

È poi prevista la revoca dell'affiliazione per gravi infrazioni dell'ordinamento sportivo, con conseguente inibizione all'attività sportiva, fatta salva la possibilità della società di ricorrere alla Giunta del Coni, che dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni.

UN ORGANO CONSULTIVO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI SPECIFICI DEI TIFOSI

Negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche dovrà essere prevista la costituzione di un organo consultivo, al quale non potranno prendere parte i destinatari di DASPO o condanne, anche non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli.

L'organo, che con pareri obbligatori non vincolanti tutelerà gli interessi specifici dei tifosi, dovrà essere formato da almeno tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva con sistema elettronico.

Il Presidente infine potrà presenziare alle assemblee dei soci.

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: RIPARTIRE PRIMA DI TUTTO, MA CHI PAGA?

Ben venga la riforma dello sport.

Tuttavia, la vera criticità che le istituzioni devono affrontare con urgenza resta quella della ripartenza in sicurezza dopo l'emergenza sanitaria, sostenuta anche da un punto di vista economico, in quanto i "ristori" e/o "sostegni" sinora riconosciuti sono insufficienti.
Inoltre, in merito al professionismo, i club (del calcio ma non solo) dovevano rivedere l'intero sistema della spesa già prima della pandemia, partendo dalla riduzione di un "monte ingaggi" decisamente sovradimensionato rispetto ai più elementari canoni della gestione d'impresa.

Posta questa premessa doverosa, l'ulteriore rinvio al 2022 dell'entrata in vigore della riforma rende l'idea di un'opera ancora "in costruzione". Non siamo in grado di affermare se dipenda o meno dalla consapevolezza del fatto che al momento i relativi costi ricadrebbero quasi interamente a carico di associazioni e società sportive, già devastate dalla crisi pandemica.

Lo Stato e le istituzioni quindi, anche per "compensare" l'abolizione del vincolo sportivo, devono garantire le risorse per la ripartenza prima e per la riforma stessa poi, anche attraverso stabili (e non solo emergenziali) forme di incentivi, agevolazioni fiscali, crediti di imposta, manutenzione degli impianti, ecc., che vadano ben oltre alla nota presunzione di sponsorizzazione per importi sino a 200.000 euro.

Diversamente, le enunciazioni sul valore dello sport come strumento sociale di realizzazione della persona e di tutela della sua salute rimarrebbero lettera morta.

Cosa che non auspichiamo, come giuristi, come sportivi e come cittadini.

*a cura dell'Avv. Pier Antonio Rossetti SLR | Studio Legale Rossetti Milano

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