Lavoro

Decreto Ristori: quali le principali novità in ambito giuslavoristico

In data 29 Ottobre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 137 del 28 Ottobre 2020 (c.d. ‘Decreto Ristori') contenente misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

di Massimo Riva *


ll nuovo Decreto rappresenta un'importante manovra economica del Governo per supportare i lavoratori e le aziende colpite dalle nuove restrizioni, dirette a contenere la seconda ondata di contagi di Covid-19. Le principali novità inserite nel Decreto riguardano i punti che vediamo sintetizzati qui di seguito.


AMMORTIZZATORI SOCIALI (ART. 12 COMMI 1-8)

Sono state innanzitutto introdotte ulteriori 6 settimane di Cassa Integrazione (sia ordinaria che in deroga) o di Assegno Ordinario (FIS), fruibili tra il 16 Novembre 2020 e il 31 Gennaio 2021.

Dette ulteriori 6 settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali è già stato interamente autorizzato il secondo blocco di 9 settimane previsto dal ‘Decreto Agosto', oppure ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle restrizioni introdotte dal D.P.C.M. del 24 Ottobre 2020.

A tal riguardo, è stato precisato che i periodi di integrazione salariale, già autorizzati in forza delle disposizioni del c.d. ‘Decreto Agosto' e collocati temporalmente – anche parzialmente – in periodi successivi al 15 Novembre 2020, dovranno essere computati nel calcolo delle 6 settimane introdotte dal Decreto in commento.

È altresì previsto che dette ulteriori 6 settimane di trattamento vengano concesse a fronte del versamento di un contributo addizionale, calcolato in modo inversamente proporzionale al calo di fatturato subito dall'azienda nel corso del primo semestre del 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019 (tale riduzione dovrà essere autocertificata dal datore di lavoro al momento della presentazione della domanda di concessione all'I.N.P.S.).

Il pagamento del contributo addizionale non è richiesto ai datori di lavoro che abbiano subito nel primo semestre 2020 una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, nonché per coloro che abbiano avviato l'attività successivamente al 1 Gennaio 2019, ovvero siano soggetti alle restrizioni introdotte dal D.P.C.M. del 24 Ottobre 2020. Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:

• al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;

• al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO (ART. 12 COMMI 9-11)

Con il nuovo Decreto è stato ulteriormente prorogato il blocco dei licenziamenti, spostando così il termine finale al 31 Gennaio 2021.

Ciò comporta che fino al 31 Gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 Febbraio 2020. Inoltre, fine a tale data, è previsto il divieto di licenziamento, indipendentemente dal numero dei dipendenti, per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 Legge 604/1966 nonché sono sospese le procedure pendenti di cui all'art. 7 Legge 604/66.

Come già previsto dal ‘Decreto Agosto', non sono invece assoggettati al divieto in esame:

• i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società che non preveda la continuazione dell'attività (anche solo parziale), salvo che si configuri la cessione di un complesso di beni/attività che costituisca un trasferimento d'azienda (o di un ramo) ai sensi dell'art. 2112 c.c.;

• le ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevedano la risoluzione incentivata del rapporto di lavoro (limitatamente ai lavoratori che decidano di aderire al predetto accordo);

• i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Un'ulteriore eccezione al divieto di licenziamento è rappresentata dai casi in cui il personale licenziato sia impiegato in un appalto e venga riassunto dal nuovo appaltatore in forza di previsioni di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o del medesimo contratto di appalto.


ESONERO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUITI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO AMMORTIZZATORI SOCIALI (ART. 12 COMMI 14-16)


Come già previsto dal c.d. ‘Decreto Agosto', anche il nuovo Decreto prevede la possibilità di uno sgravio contributivo in alternativa all'utilizzo delle ulteriori settimane di integrazione salariale. Infatti, ai datori di lavoro privati - con esclusione del settore agricolo - che non richiedano di fruire gli ulteriori periodi di integrazione salariale è riconosciuto un ulteriore esonero dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi i premi e i contributi I.N.A.I.L.) fino a un massimo di 4 settimane e comunque nel limite delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di Giugno 2020.

Inoltre, è previsto specificamente per i datori di lavoro che hanno richiesto lo sgravio contributivo introdotto dal c.d. ‘Decreto Agosto', la possibilità di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e di presentare contestualmente domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale introdotti dal nuovo Decreto.

SOSPENSIONE DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUITI PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE OPERATIVE NEI SETTORI COLPITI DALLE NUOVE RESTRIZIONI (ART. 13)


Per le aziende private dei settori economici interessati dalle nuove misure di restrizioni introdotte dal D.P.C.M. del 24 Ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nell'Allegato 1 del Decreto in commento – come, per esempio, i settori di servizi di ristorazione, alberghi, palestre, piscine e centri benessere – è prevista la sospensione dei termini di versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria con riferimento al mese di Novembre 2020.
È stabilito che i pagamenti dei contributi sospesi potranno poi essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 Marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 Marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.


ESTENSIONE DELLO SMART-WORKING NEL CASO DI FIGLIO FINO A 16 ANNI IN QUARANTENA O DURANTE SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA' SCOLASTICA (ART. 22)


Modificando il c.d. ‘Decreto Agosto', viene estesa la possibilità di svolgere l'attività lavorativa in modalità smart-working per il genitore lavoratore dipendente nel caso in cui un figlio convivente con meno di 16 anni (il precedente Decreto fissava il limite di età di 14 anni) si trova in stato di quarantena a seguito di un contagio da Covid-19. Inoltre, viene previsto che lo smart-working possa essere richiesto dal genitore lavoratore dipendente con figli con età inferiore a 16 anni anche nel caso in cui in una scuola vengano sospese le attività didattiche in presenza.

Nelle sole ipotesi in cui l'attività lavorativa non possa essere svolta tramite smart-working, i genitori -alternativamente - possono astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente nonché nel caso di sospensione dell'attività scolastica in presenza.

In questo caso, il genitore lavoratore dipendente con figli interessati fino a 14 anni ha diritto al congedo con la corresponsione di un'indennità pari al 50% della retribuzione, mentre per i figli tra i 14 e i 16 anni durante l'astensione non è previsto invece il diritto a una retribuzione o indennità, restando però fermo il divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

* di Massimo Riva, Avvocato, Senior Associate di Rodl & Partner

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