Professione e Mercato

Covid-19, legittimo impedimento: per Via Arenula bastano le norme attuali

In assenza di sintomi però "la remotizzazione di una rilevante porzione di attività processuali potrà consentire l'esercizio dell'attività forense"

di Francesco Machina Grifeo

Le norme attuali non lasciano dubbi sul legittimo impedimento dell'avvocato affetto da Covid-19. Questa la risposta fornita oggi, in Commissione giustizia della Camera, dal Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Giorgis, alla interrogazione, a prima firma Giannone che chiedeva quali "iniziative di carattere normativo" Via Arenula intendesse assumere per tutelare gli avvocati in modo che possano risultare "legittimamente impediti nell'esercizio della professione".

Nessun intervento normativo alle viste dunque come invece chiesto con forza nei giorni scorsi dall'Aiga e dall'Ocf che oggi hanno programmato una diretta Facebook sulla questione, con la partecipazione della senatrice Lonardo.

"Non sembra possa dubitarsi - prosegue Giorgis - del fatto che la questione relativa all'impossibilità del difensore affetto da Covid 19, ovvero in situazione di quarantena o isolamento fiduciario, non debba essere qualificata diversamente da ogni altra situazione di impedimento già ampiamente disciplinata". Ed i codici "attraverso gli istituti processuali del legittimo impedimento, della rimessione in termini nel civile e della sostituzione processuale nel penale", già stabiliscono i criteri che "devono guidare l'interprete nel considerare un impedimento assoluto o relativo, o una oggettiva impossibilità di rispettare un termine".

Per il Ministero, dunque, "non si dubita che nella situazione del tutto eccezionale che stiamo affrontando, la malattiamì, ovvero tutte le limitazioni personali eventualmente imposte dalla autorità sanitaria, possano integrare l'ipotesi di una temporanea giustificazione oggettiva per l'assenza o per l'impossibilità di compiere attività processuali, che legittima la remissione in termini". "In ogni caso - prosegue - di fronte ad una situazione inedita cccorrerà comunque monitorare l'andamento della giurispudenza e prevedere un intervento solo in caso di lacune o aporie normative".

E tuttavia, nel finale, sui processi da remoto, la riposta apre ad una scenario incerto che è proprio quello che le istituzioni forensi vorrebbero evitare ricorrendo ad una normativa chiara. "In ogni caso - ha affermato infatti Giorgis -, la remotizzazione di una rilevante porzione di attività processuali potrà consentire l'esercizio dell'attività forense anche a distanza, con ricadute positive specie nei casi di isolamento fiduciario e di quarantena in assenza di sintomi da Covid 19 pur in presenza di accertata positività al virus".

Non soddisfatti gli interroganti che tornano a chiedere un intervento normativo senza aspettare le pronunce della giurisprudenza che potranno essere di segno negativo, come è accaduto per un Tar e per una decisione di Cassazione, o comunque discordanti tra loro.

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