Giustizia

Il ruolo dei Giudici onorari nel sistema della Giustizia Italiana

Nota sentenza Corte Costituzionale n. 41 del 17/3/2021

di Anna Amantea*


Con la nota sentenza n. 41 del 17.3.2021 la Consulta, previa ordinanze interlocutorie di rimessione, pronunciate il 9.12.2019, dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, n. 32032/19 e 32033/19, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 e 72 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69- Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia [Decreto del Fare], convertito con modificazioni , in L. 9 agosto 2013 n.98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del D. Lgs. 13.7.2017 n. 116- Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57- norma entrata in vigore il 1 marzo 2020.

Le norme ritenute costituzionalmente illegittime avevano introdotto una "nuova e inedita figura di magistrato onorario", ovvero del Giudice ausiliario d'Appello, con l'attribuzione di funzioni proprie non già dei giudici "singoli", come richiesto dalla norma di cui all'art. 106 secondo comma della Costituzione, bensì tipicamente collegiali e di secondo grado, prevedendo, lo svolgimento di funzioni di giudici collegiali presso le Corti d'Appello.

Tale previsione viene definita dalla Consulta "del tutto fuori sistema " ponendosi in "radicale contrasto" con l'art. 106, primo e secondo comma della Costituzione.

Considerato positivamente l'apporto dei giudici ausiliari nell'ambito della necessità attuale di provvedere allo smaltimento ed al contenimento dell'arretrato del contenzioso civile, la Consulta richiama proprie precedenti decisioni motivate da "eccezionale esigenza di bilanciamento con altri valori e principi costituzionali" individuando una " soluzione costituzionalmente adeguata" onde lasciare un sufficiente e ragionevole lasso di tempo, "entro il quale il legislatore è chiamato ad intervenire" ovvero entro il termine finale di cui all'art. 32 D. Lgs. 116/2017.

Le norme del D. Lgs. 116/2017 sono entrate in vigore il 15.8.2017 (artt. da 1 a 29, artt. 31,33, 34 e 35), mentre l'art. 32, Disposizioni transitorie e abrogazioni, sostituito dall'art. 8 bis D. L. 31.12.2019, inserito dall'allegato alla legge di conversione 28.02.2020 n. 8, con decorrenza 1.3.2020, prevede che le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati immessi in servizio successivamente all'entrata in vigore del decreto (15.8.2017), mentre a quelli in servizio alla suddetta data -confermabili per tre quadrienni sino al 68 anno di età- (Capo XI) si applicheranno le precedenti norme relative ai compensi per altri quattro anni, successivi all'entrata in vigore del decreto (sino al 15.8.2021), posticipando, fra l'altro, l'entrata in vigore dell'ampliamento delle competenze in materia civile e tavolare del giudice di pace al 31.10.2025.

Di qui l'intervento del Ministro della Giustizia Marta Cartabia del 18 u.s., che ha considerato come la sentenza della Consulta afferma che l'art. 106 della Costituzione, traccia il perimetro invalicabile, entro il quale la magistratura onoraria esplica le proprie funzioni, identificandole in quelle proprie del giudice monocratico di primo grado e, solo eccezionalmente, a determinate condizioni, in via di supplenza, nei collegi del Tribunale.

Il Ministro ha anche sottolineato come oltre alla ridefinizione del ruolo del magistrato onorario è necessario predisporre, ineludibilmente, "tutele professionali, retributive e pensionistiche" dei magistrati onorari che già operano da diverso tempo ( da circa venti anni), in relazione ai diritti dagli stessi quesiti, oggetto di una recente decisione della Corte Europea (Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sezione 2 Sentenza 16.7.2020 n. 658/18) e dei giudici nazionali, sollecitando in tal senso i due rami del parlamento.

Si auspica a questo punto un intervento risolutivo del legislatore, nell'alveo delle priorità indicate dal Guardasigilli, attesa la prossima scadenza (15/8/2021), come innanzi osservato, del regime transitorio più favorevole applicabile ai GOP in servizio alla data del 15/8/2017.


*a cura dell'Avv. Anna Amantea, Partner 24ORE Avvocati.

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