Rassegne di Giurisprudenza

Obbligo contributivo previdenziale per il coadiutore familiare dell'imprenditore

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi previdenziali - Coadiutore familiare dell'imprenditore commerciale - Obbligo di iscrizione alla gestione lavoratori autonomi - Condizioni.
L' art. 2 della l. n. 613 del 1996 va interpretato nel senso che l'obbligo di iscrizione alla gestione lavoratori autonomi per il familiare coadiutore sussiste allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale (ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana ed ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà) e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore, restando di conseguenza esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti.
Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 26 gennaio 2021 n. 1684

Previdenza (assicurazioni sociali) - Lavoratori autonomi - In genere contributi previdenziali - Coadiutore familiare dell'imprenditore commerciale - Obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ex art. 2 della l. n. 613 del 1966 - Eccezioni - Associazione in partecipazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di contributi previdenziali per il familiare coadiutore dell'imprenditore commerciale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ex art. 2 della l. n. 613 del 1966 anche nel caso in cui il lavoro sia stato formalizzato come rapporto di associazione in partecipazione, non rientrando tale tipologia contrattuale tra le eccezioni normativamente previste che riguardano esclusivamente il coadiutore soggetto all'assicurazione generale obbligatoria quale lavoratore dipendente o apprendista.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 settembre 2019 n. 23791

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere coadiutori familiari non farmacisti del titolare di una farmacia - Assicurazione previdenziale - Obbligo di iscrizione nella gestione commercianti - Condizioni - Fattispecie.
Per i coadiutori familiari non farmacisti del titolare di una farmacia, l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti sorge, ai sensi della l. n. 613 del 1966, ove i predetti familiari, in relazione alle attività di vario tipo demandabili a non farmacisti, prestino la propria opera con carattere di abitualità, ovvero con continuatività e stabilmente e non in via straordinaria o occasionale (ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana ed ininterrotta sul luogo di lavoro), e prevalenza, ovvero con preponderanza sotto il profilo temporale rispetto ad altre occupazioni. (Nella specie, è stata ravvisata la sussistenza di tali requisiti nella partecipazione al lavoro aziendale da parte della madre di un farmacista, valorizzando la circostanza che la medesima, malgrado l'età - "id est": circa ottant'anni - aveva fornito un concreto apporto alla conduzione della farmacia nella sistemazione dei medicinali nel magazzino, lavorando per varie ore quasi tutti i giorni almeno sino ad un determinato periodo, non risultando, peraltro, che fosse impegnata in altre occupazioni).
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 settembre 2019 n. 23584

Previdenza (assicurazioni sociali) - Lavoratori autonomi - In genere - Attività alberghiera gestita da società in accomandita semplice - Socio accomandante e familiare collaboratore nell'impresa - Obblighi contributivi - Sussistenza - Condizioni - Abitualità e prevalenza - Nozioni - Accertamento - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Nel caso di impresa alberghiera gestita da una società in accomandita semplice, per l'assoggettamento a contribuzione previdenziale della collaborazione lavorativa prestata da un "familiare coadiutore", che sia anche socio accomandante, è necessario, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, che la prestazione lavorativa sia abituale in quanto svolta con continuità e stabilmente, e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà - e prevalente in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore. Il relativo accertamento è demandato al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in cassazione unicamente sotto il profilo della esistenza, congruità e logicità della motivazione.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 maggio 2014 n. 9873