Penale

Richiesta di incidente probatorio per escussione di minori, il rigetto non è atto abnorme

di Giuseppe Amato

Non è abnorme e, quindi, non è impugnabile, il provvedimento con cui il Gip rigetti la richiesta di incidente probatorio presentata dal pubblico ministero ex articolo 392, comma 1-bis, del Cpp, in quanto l'atto impugnato non è estraneo al sistema processuale, ne è tale da comportare una stasi delle attività processuali. Lo dice la Cassazione con la sentenza 2 settembre 2020 n. 24996

La Corte, nel motivare la decisione, ha ritenuto che il rigetto della richiesta di incidente probatorio costituisce un atto pienamente conforme al modello generale di decisione che il giudice può adottare ex articolo 398, comma 1, del Cpp («il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio») e, nel contempo, trattandosi di richiesta di incidente probatorio finalizzato alla escussione di una vittima del reato vulnerabile, ha escluso che il rigetto potesse porsi in contrasto con le fonti normative internazionali (segnatamente: l'articolo 35 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, fatta a Lanzarote, in data 25 ottobre 2007, e ratificata dall'Italia con la legge 1° ottobre 2012 n. 172; l'art. 18 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul, in data 11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge 23 giugno 2013, n. 77; gli articoli 18 e 20 della direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sostituisce la precedente decisione¬ quadro 2001/220/GAI, recepita nel nostro ordinamento con il Dlgs 15 dicembre 2015 n. 212).

Da tale complesso normativo, ha argomentato la Cassazione, emerge solo un interesse primario all'adozione di misure finalizzate alla limitazione delle audizioni della vittima (mediante la previsione di specifiche forme di cautela, quali la videoregistrazione e le precauzioni a salvaguardia dell'interessato vulnerabile), ma dallo stesso non può farsi discendere ex se la previsione di alcun automatismo probatorio legato all'introduzione di un vero e proprio obbligo, in capo al giudice, di disporre l'assunzione delle prove dichiarative della persona offesa vulnerabile a seguito della mera presentazione di una richiesta di incidente probatorio. Per l'effetto, si è osservato in parte motiva, nell'esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento dei contrastanti interessi legati, da un lato, alle esigenze di tutela della vittima e, dall'altro, alle garanzie processuali del diritto di difesa dell'imputato, il giudice, al quale è rimessa la decisione sull'istanza presentata, è tenuto a vagliare, in un primo momento, i requisiti di ammissibilità della richiesta e, solo successivamente, la fondatezza della stessa; valutazione, quest'ultima, che egli compie, nella prospettiva della rilevanza della prova ai fini della decisione dibattimentale, sulla base sia delle argomentazioni addotte dalla parte istante, sia delle eventuali deduzioni presentate dalla parte avversa, in ragione del contraddittorio cartolare sviluppatosi sull'istanza. Provvedimento, quello previsto in forma di ordinanza dall'articolo 398, comma 1, del Cpp, che l'ordinamento processuale classifica come inoppugnabile, sia per non sacrificare la speditezza del procedimento penale nella fase dell'indagine preliminare, sia per non appesantire oltre modo una "parentesi istruttoria" che la ratio del sistema vuole quanto più possibile snella, in considerazione della sua originaria eccezionalità nel flusso delle sequenze procedimentali.

Va osservato che la Cassazione ha espressamente preso le distanze dal diverso orientamento (sezione III, 10 ottobre 2019, Proc. Rep. Trib. Tivoli in proc. X.), che, invece, ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il Gip rigetti la richiesta di incidente probatorio presentata dal pubblico ministero (nella specie, motivato con l'esigenza della necessità della previa escussione della persona offesa in sede di indagini). In tale occasione, la Cassazione aveva affermato l'obbligo per il giudice di disporre l'incidente probatorio, traendo spunto, a conforto, dal rilievo che, con la disposizione contenuta nell'articolo 392, comma 1- bis, del codice di procedura penale, il legislatore ha inteso evitare i fenomeni di vittimizzazione secondaria ritenendo detto interesse prevalente sul principio generale secondo cui la prova si forma in dibattimento, e dall'ulteriore rilievo che, proprio con tale disposizione, il legislatore ha inteso, in ossequio agli obblighi internazionali, non conculcare la tutela dei diritti delle vittime.

Cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 2 settembre 2020 n. 24996

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©