Società

Concordato, possibile soddisfare i creditori con strumenti finanziari

di Giuseppe Acciaro e Alessandro Danovi

La legittimità del soddisfacimento dei creditori chirografari mediante l’assegnazione di strumenti finanziari partecipativi (Sfp) si fonda sul principio di atipicità della proposta concordataria, previsto nella normativa fallimentare, e sulla possibilità, riconosciuta dal Codice civile, di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi. Lo ha chiarito il Tribunale di Ravenna con la sentenza del 29 maggio 2020.

La legittimità del soddisfacimento in forma non monetaria dei creditori chirografari e, in particolare, l’assegnazione di Sfp, trova le sue fondamenta normative sia all’interno dell’attuale legge fallimentare che nel Codice civile. Da un lato, l’articolo160, comma 1, lettera a), della legge fallimentare, consente al debitore di prevedere la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, ivi compresa l’attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

Atipicità della proposta
La norma rappresenta una delle novità più significative della riforma della legge fallimentare del 2005, la quale ha sancito il principio di atipicità della proposta concordataria. Da tempo, infatti, è riconosciuta la possibilità di inserire nel piano concordatario la realizzazione di operazioni di carattere straordinario quali l’affitto d’azienda, l’aumento di capitale con conversione forzosa in equity dei crediti, l’emissione di titoli obbligazionari, operazioni di fusione e scissione societaria.

Dall’altro lato, il Codice civile nel dettare la disciplina delle Spa, più precisamente all’articolo 2346, comma 3, consente alle stesse di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi. Ampia autonomia viene lasciata allo statuto, che dovrà disciplinare modalità e condizioni di emissione, nonché i diritti che conferiscono ai titolari di tali strumenti.

Il caso
Sulla base di ciò, dunque, è stata ritenuta legittima la proposta di concordato preventivo che preveda l’attribuzione di Sfp ai creditori chirografari. Nel caso di specie, la proposta del debitore contempla il soddisfacimento dei creditori chirografari attraverso l’assegnazione di Sfp convertibili in obbligazioni, il cui regolamento prevede il rimborso degli strumenti mediante la distribuzione annuale di dividendi e riserve entro una misura minima effettiva garantita.

Nella proposta si precisa che l’operazione di conversione degli Sfp in obbligazioni non attiene all’esecuzione del concordato, poiché si tratta di un diritto esercitabile a seguito dell’omologazione da parte del titolare dello strumento, il cui credito è già stato estinto mediante la datio in solutum degli Sfp secondo il rapporto indicato nella proposta.

Di conseguenza, anche le distribuzioni di dividendi e i rimborsi previsti a favore, rispettivamente, dei titolari di Sfp e degli obbligazionisti, si pongono quali eventi successivi all’esecuzione del piano poiché il credito si estingue attraverso l’assegnazione degli Sfp. Sul punto, alcuni creditori opponenti hanno contestato la legittimità del meccanismo di conversione del credito mediante datio in solutum costituita da Sfp poiché priverebbe il creditore della possibilità di ottenere la risoluzione del concordato, in caso di inadempimento ex articolo 186 della lege fallimentare.

Il Tribunale ha invece affermato che tale meccanismo di soddisfacimento non esaurisce il contenuto delle obbligazioni concordatarie e non esclude l’astratta possibilità di ricorrere alla risoluzione del concordato a fronte di inadempimenti durante la fase esecutiva. Si aggiunge che, poiché la proposta prevede l’emissione di Sfp in due tranches, la seconda delle quali entro 18 mesi dall’omologazione, resta certamente possibile, in astratto, la denuncia in sede giudiziale in caso di scostamenti rispetto al piano di concordato.

Tribunale di Ravenna, decreto 29 maggio 2020

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