Civile

Segnalazione in CRIF: il mancato preavviso è causa di illegittimità soltanto nel caso di crediti al consumo

Commento all'ordinanza della Cassazione, Sezione Prima Civile, 13 dicembre 2021 n. 39769

di Antonino La Lumia*

Il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere preventivo di avviso al debitore, che - per la prima volta - sia classificato negativamente, acquista rilievo esclusivamente qualora si tratti di segnalazioni per credito al consumo: è il principio affermato dalla Prima Sezione Civile della Suprema Corte, con la recentissima pronuncia n. 39769 del 13 dicembre 2021 .

Il tema affrontato dalla Cassazione è stato, da sempre, oggetto di forte dibattito dottrinale e giurisprudenziale: nella fattispecie, il Tribunale aveva dichiarato illegittima la segnalazione alla Crif (Centrale dei rischi finanziari) del nominativo di una debitrice effettuata da una Banca, in relazione a plurimi inadempimenti alle obbligazioni di pagamento derivanti da un contratto di mutuo.

Tale conclusione - con conseguente ordine di cancellazione - era stata giustificata dal fatto che non fosse stato rispettato il requisito del necessario preavviso al cliente in forma scritta: in particolare, era stata rilevata la violazione dell'art. 4 della delibera del Garante della privacy n. 8 del 2004 (c.d. Codice deontologico e di buona condotta dei sistemi di informazione creditizia: "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato". Analoga norma si ritrova nell'art. 4 del provvedimento 12 settembre 2019, n. 163 - Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti).

Parimenti, il Tribunale aveva ravvisato il contrasto con l'art. 125, comma terzo, del Testo Unico Bancario , come modificato dall'art. 1 D.Lgs. n. 141 del 2010 ("I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma"): dall'accertamento dei fatti, era risultato che la banca non avesse prodotto documentazione idonea a dimostrare la ricezione dei preavvisi di segnalazione inviati alla debitrice, essendo invece necessario darne idonea prova, trattandosi di atti di natura ricettizia.

La decisione è stata impugnata dalla medesima banca, sulla scorta di più motivi di diritto, vertenti essenzialmente - per quanto qui interessa - su tre contestazioni:
a) il preavviso previsto dalla delibera del Garante della privacy non avrebbe natura ricettizia;
b) nessuna norma sanzionerebbe l'omissione del preavviso con una declaratoria di illegittimità tale da imporne la cancellazione;
c) in ogni caso, l'omessa comunicazione preventiva al debitore non potrebbe considerarsi causa di invalidità della procedura di segnalazione, dal momento che questa ha lo scopo di dare evidenza al merito di credito del segnalato da parte delle banche, con piena facoltà per l'interessato di agire, se ritenuto, a sua tutela.

Orbene, la contestata tesi del Tribunale corrisponde effettivamente a un orientamento invalso tra i giudici di merito e più volte condiviso anche dal Collegio dell'Arbitro Bancario Finanziario, in riferimento alle segnalazioni in sofferenza presso le banche-dati costituite con il fine di attuare l'informazione creditizia.

Tuttavia, la Suprema Corte dimostra di volersi distaccare dalla decisione del Tribunale, richiamando una propria precedente posizione sul tema della segnalazione alle SIC (Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti): "il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo ".
Da qui, il principio centrale da applicare alla fattispecie: "dalla mancanza di prova del perfezionamento dell'avviso presso il destinatario non può essere tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione, ove questa riguardi, invece, finanziamenti non destinati nei termini detti, vale a dire non destinati specificamente al consumo" ( Cass. Civ., I sez., ord. 25 maggio 2021, n. 14382 ).

In questo caso, la norma primaria costituita dal citato art. 125 T.u.b. ha una rilevanza limitata poiché riguarda il credito al consumo: cosa che risulta testualmente sia dal terzo comma, sia dall'essere la norma inserita nel capo II del titolo VI, "Credito ai consumatori"; dall'ambito di applicazione di tutte le norme del suddetto capo II sono esplicitamente esclusi "i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato" (art. 122, primo comma, lett. e).

Sulla scorta di tale quadro normativo, la Cassazione prende atto che, nella fattispecie, dalla motivazione della sentenza non emerge se sia stato o meno analizzato il rapporto contrattuale sottostante alla segnalazione (ossia se lo stesso fosse caratterizzato come operazione di credito al consumo), attestando unicamente la sussistenza di inadempimenti riferibili alle rate di un mutuo.

Per tale ragione, a detta della Suprema Corte, "l'estensione dell'art. 125 T.u.b. e della rilevanza effettuale della disciplina dell'onere di preventivo avviso dettata dal Codice di deontologia non risulta congruamente giustificata sul piano giuridico": la sentenza del Tribunale è stata dunque cassata con rinvio, al fine di uniformarsi al principio di diritto espresso dalla menzionata pronuncia n. 14382 del 2021.

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*A cura dell'avv. Antonino La Lumia (Founding Partner di Lexalent), Presidente nazionale Movimento Forense

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