Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, mancata partecipazione senza giustificato motivo e sanzione pecuniaria; (ii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata a promuovere il procedimento; (iii) mediazione obbligatoria e condizione di procedibilità; (iv) mediazione obbligatoria, sostituzione della parte e forma del potere rappresentativo; (v) famiglia, accordo di mediazione e titolo esecutivo; (vi) negoziazione assistita e potenziale cumulo con la mediazione obbligatoria; (vii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio di appello.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Terni, sezione civile, sentenza 26 maggio 2022 n. 438
In una controversia insorta in materia bancaria, la pronuncia riafferma che, in sede di applicazione della sanzione a carico della parte chiamata che non abbia partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, il giudice non dispone di alcun potere discrezionale, dovendosi irrogare tale pena pecuniaria anche a prescindere dall'esito del giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Cosenza, sezione II civile, sentenza 6 giugno 2022 n. 1089
La decisione afferma che l'errata indicazione, basata su di una interpretazione giurisprudenziale, sovvertita, in corso di causa, dall'intervento risolutore delle Sezioni Unite, da parte del giudice circa la parte onerata ad introdurre il procedimento di mediazione in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non vale a spostare tale onere sull'opponente, ma al più, può costituire motivo di rimessione in termini dell'opposto, conseguendone, in difetto, la declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria e del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di S.M. Capua Vetere, sezione civile, sentenza 7 giugno 2022 n. 2176
La sentenza ritiene applicabile anche alla mediazione obbligatoria, il principio giurisprudenziale già affermato per la mediazione delegata secondo il quale ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice con l'ordinanza che la dispone.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di S.M. Capua Vetere, sezione civile, sentenza 7 giugno 2022 n. 2176
La decisione riafferma che, nel procedimento di mediazione obbligatoria, in alternativa alla presenza personale della parte, è necessaria, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la partecipazione di un soggetto – scelto dalla parte medesima anche eventualmente diverso dal difensore che comunque l'assiste – purché munito di procura speciale sostanziale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Reggio Calabria, sezione civile, sentenza 16 giugno 2022 n. 721
La sentenza afferma che, al pari del titolo esecutivo di formazione giudiziale, anche l'accordo di mediazione che modifichi le condizioni economiche di divorzio fissate in sede giudiziale resta insensibile, in termini di efficacia e validità, rispetto a fatti sopravvenuti, i quali possono rilevare ed esser fatti valere soltanto attraverso la speciale procedura di revisione devoluta al giudice a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Roma, sezione VIII civile, sentenza 23 giugno 2022 n. 10103
La sentenza afferma che nelle ipotesi di potenziale cumulo tra negoziazione assistita e mediazione obbligatoria, occorre assicurare prevalenza a quest'ultima, sicché, ogni qualvolta la controversia ricada nelle rispettive materie chi intende agire in giudizio sarà tenuto a proporre la sola domanda di mediazione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Lecce, sezione II civile, sentenza 29 giugno 2022 n. 573
La decisione, prestando adesione a quanto registrato nella giurisprudenza di legittimità, riafferma che, ove non rilevata tempestivamente in primo grado, la sanzione d'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria è comminabile in grado di appello solo quando sia lo stesso giudice del gravame a disporla, in ragione di una sua valutazione discrezionale, previo accertamento della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Primo incontro – Mancata partecipazione della parte chiamata senza giustificato motivo – Irrogazione nel giudizio di merito della sanzione pecuniaria ex art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28/2010 – Applicabilità – Discrezionalità del giudice – Esclusione – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la mancata partecipazione della parte chiamata al procedimento instaurato "ante causam" dall'attore al fine di soddisfare la condizione di procedibilità della domanda assume rilievo in virtù di quanto disposto dall'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28/2010, a mente del quale nei procedimenti per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda il Giudice deve condannare la parte poi costituita in giudizio che non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza addurre un giustificato motivo a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, ritenuta la procedibilità della domanda giudiziale stante il rituale esperimento, da parte dell'attore, del tentativo di mediazione obbligatoria, in conformità con quanto previsto dall'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010, ha condannato la banca convenuta al versamento in favore dello Stato di un importo pari al contributo unificato in quanto dal verbale di mediazione prodotto risultava la mancata partecipazione della banca convenuta all'incontro senza che fossero allegati motivi giustificativi di tale assenza; trattasi, poi, specifica la decisione in epigrafe, di sanzione pecuniaria rispetto alla quale il giudice non dispone di alcun potere discrezionale e che, in sede di irrogazione, prescinde dall'esito stesso del giudizio, conclusosi, nella fattispecie, con l'accoglimento parziale della domanda attorea).
Tribunale di Terni, sezione civile, sentenza 26 maggio 2022 n. 438 – Giudice Tordo Caprioli

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 153; 645 e 653; Dlgs 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso monitorio revocando il decreto ingiuntivo opposto e compensando le spese di lite tra le parti avuto riguardo al mutamento di giurisprudenza intervenuto nel corso del giudizio e della particolare complessità delle questioni di diritto in esame; nella circostanza, infatti, nonostante tra la data in cui era stata emessa l'ordinanza contenente l'imposizione dell'obbligo di procedere alla mediazione obbligatoria posto dal giudice a carico di parte opponente e la data della successiva udienza di verifica la giurisprudenza di legittimità fosse mutata in ragione dell'intervento nomofilattico operato dalle Sezioni Unite, parte opposta aveva omesso di attivare la procedura di mediazione dopo la pubblicazione della predetta sentenza, omettendo, altresì, di chiedere la rimessione in termini all'udienza successiva fissata per la verifica dell'adempimento, non potendo assumere rilievo ai fini predetti l'istanza telematica depositata in altro fascicolo per errore imputabile alla parte opposta medesima). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).
Tribunale di Cosenza, sezione II civile, sentenza 6 giugno 2022 n. 1089 – Giudice Morrone

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Realizzazione – Presupposti – Accertamento – Osservanza del termine di quindici giorni assegnato dal giudice per il deposito dell'istanza – Irrilevanza – Effettivo esperimento della procedura prima dell'udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità – Rilevanza – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, nel caso in cui il giudice abbia concesso il termine di quindici giorni per l'attivazione della procedura conciliativa ex art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, ai fini della verificazione della condizione di procedibilità, rileva solo l'evento dell'esperimento utile del procedimento di mediazione e non già l'osservanza del predetto termine di presentazione della domanda di mediazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, rilevata la tardività dell'attivazione della mediazione da parte della società opposta, il giudice adito ha accolto l'eccezione d'improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente in quanto, nella circostanza, prima dell'udienza di verifica, non risultava verificatosi l'utile esperimento del prescritto incombente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035).
Tribunale di S.M. Capua Vetere, sezione civile, sentenza 7 giugno 2022 n. 2176 – Giudice Quaranta

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Rappresentanza nel procedimento – Rappresentante – Potere rappresentativo – Forma – Procura speciale sostanziale – Necessità – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cc, articolo 1392; Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la partecipazione personale delle parti costituisce condizione affinché la procedura conciliativa possa dirsi validamente esperita potendo la stessa essere surrogata solo dalla partecipazione di un procuratore speciale "ad negotia". In sintesi, nel procedimento di mediazione è possibile: la partecipazione della parte personalmente, con l'assistenza del difensore; o, in alternativa, la partecipazione di un soggetto – scelto dalla parte e che può anche essere diverso dal difensore – al quale è stata conferita una procura speciale sostanziale. Quest'ultima, in particolare, deve contenere: (i) l'indicazione specifica della partecipazione alla mediazione; (ii) il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto del procedimento (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, rilevato che la società opposta non aveva mai prodotto la procura speciale del difensore che per la stessa aveva partecipato alla procedura di mediazione, ha rigettato la domanda monitoria in rito, non essendo ravvisabile alcun utile esperimento della conciliazione, non solo nel termine fissato dal giudice, ma neppure prima dell'udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità della domanda. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di S.M. Capua Vetere, sezione civile, sentenza 7 giugno 2022 n. 2176 – Giudice Quaranta

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Accordo di mediazione – Famiglia – Divorzio – Condizioni economiche – Titolo esecutivo – Fatti sopravvenuti – Incidenza sull'efficacia e validità del titolo – Esclusione – Titolo esecutivo costituito da accordo di mediazione contenente la modifica delle condizioni economiche di divorzio – Irrilevanza – Fondamento. (Cpc, articoli 474 e 615; Legge 898/1970, articolo 9; Dlgs 28/2010, articolo 11)
In materia di famiglia, il principio giurisprudenziale secondo il quale il fatto sopravvenuto non priva il titolo esecutivo di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, "cd. rebus sic stantibus", dovendo eventualmente lo stesso da farsi valere con il procedimento di modifica delle relative condizioni innanzi al giudice, non muta in ragione della natura giudiziale o meno del titolo esecutivo medesimo posto a fondamento della pretesa creditoria; ciò vale anche nel caso in cui il predetto titolo esecutivo sia rappresentato dall'accordo di mediazione stipulato ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/2010, per due ordini di ragioni: in primo luogo, perché tale approdo ermeneutico si fonda su ragioni di pubblico interesse che prescindono dalla natura giudiziale o meno del titolo esecutivo; e, in secondo luogo, in quanto l'accordo raggiunto in sede di mediazione non caduca la sentenza di divorzio, ma ne integra/modifica il contenuto (Nel caso di specie, il giudice adito ha rigettato l'opposizione a precetto con cui l'opponente, adducendo la collocazione prevalente della prole presso di lui per lunghi periodi dell'anno, aveva contestato l'intimazione di pagamento notificatagli dall'opposta, ex coniuge, per il pagamento della somma dovuta a titolo di ratei non pagati dell'assegno divorzile e di mantenimento così come stabilito nell'accordo di mediazione che aveva modificato le condizioni economiche di divorzio fissate in sede giudiziale).
Tribunale di Reggio Calabria, Sezione civile, sentenza 16 giugno 2022 n. 721 – Giudice Cantone

Procedimento civile – Negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Ambito applicativo – Controversie – Potenziale cumulo tra negoziazione assistita e mediazione obbligatoria – Prevalenza al procedimento di mediazione – Necessità – Fondamento. (Dl 132/2014, articolo 3; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di negoziazione assistita, l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 132/2014, poi convertito nella legge n. 162/2014, fa espressamente salvi i "…casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28…", e il comma 5 del medesimo art. 3 precisa che "…restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati". Se ne evince che il legislatore ha inteso, nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione, assicurare prevalenza al procedimento di mediazione, sicché, ogni qualvolta la controversia ricada sia nelle materie indicate dal decreto-legge n. 132 del 2014 che in quelle di cui all'art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre la sola domanda di mediazione (Nel caso di specie, il giudice adito pur dichiarando inammissibile la domanda di divisione immobiliare ed accogliendo quella, spiegata dalla medesima parte attrice, volta ad ottenere il pagamento di una indennità per l'occupazione esclusiva, da parte della convenuta, dell'immobile oggetto di comunione, ha ritenuto infondata l'eccezione, sollevata da quest'ultima, di improcedibilità della suddetta domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita: nella circostanza, infatti, secondo il giudice capitolino, l'attore non era tenuto ad esperire il procedimento di negoziazione assistita in relazione alla domanda di indennità, sia in quanto non determinata nel suo ammontare, sia in quanto risultava comunque già regolarmente espletata la procedura di mediazione obbligatoria in ordine alla predetta domanda di divisione).
Tribunale di Roma, sezione VIII civile, sentenza 23 giugno 2022 n. 10103 – Giudice Testa Piccolomini

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Eccezione del convenuto o rilievo officioso non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado – Mancanza – Conseguenze – Giudizio di appello – Sanzione d'improcedibilità – Esclusione – Limiti. (Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, oppure rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado ed ove ciò non avvenga non vi può essere un seguito in grado di appello. Ed invero la sanzione dell'improcedibilità è comminabile solo quando sia il giudice d'appello a disporre la mediazione, che è sempre rimessa alla sua valutazione discrezionale previa valutazione della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia locatizia, la corte del merito, rigettando il gravame, ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione con cui parte appellante aveva lamentato l'omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità delle domande formulate dall'appellata in via riconvenzionale, sollevata a motivo dell'omesso tempestivo avvio del procedimento di mediazione da parte di quest'ultima). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 13 aprile 2017, n. 9557).
Corte di Appello di Lecce, sezione II civile, sentenza 29 giugno 2022 n. 573 – Presidente Invitto; Relatore Marra

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