Professione e Mercato

Consulta, sentenza «a prova di elezioni»

di Donatella Stasio

«La Corte rattoppa, non fa il vestito», sintetizzò efficacemente, a febbraio del 2014, Gaetano Silvestri, all’epoca presidente della Corte, per spiegare alla stampa il peso politico della sentenza n. 1 dello stesso anno, che bocciò in più parti il Porcellum.

In queste ore, a Palazzo della Consulta, più di uno dei 13 giudici alle prese con la decisione sull’Italicum - la legge elettorale sulla Camera in vigore dal 1° luglio 2016 - va ripetendo la stessa cosa: qualunque sarà il verdetto pronunciato, oggi o al massimo domani, sulle censure mosse all’Italicum da cinque Tribunali (Messina, Torino, Perugia, Trieste, Genova), sarà di fatto un rattoppo, ma comunque in grado di garantire le elezioni in qualunque momento. Già ad ottobre, se - come sembrava fino a ieri - la Corte si limiterà a bocciare solo il ballottaggio (ed eventualmente le candidature multiple); entro la fine della legislatura, qualora il bisturi della Corte sia più invasivo e vada a toccare altri punti della legge galeotta (premio di maggioranza, capilista bloccati), ipotesi che allo stato, però, non sembra aggregare un numero sufficiente di giudici. In ogni caso, il «vestito» lo farà il legislatore: con interventi minimalisti (di natura interpretativa o di normazione secondaria) oppure di sostanza, correggendo, integrando, modificando.

Da qui bisogna partire. Da questo punto fermo che affonda le sue radici nei precedenti della Consulta, dal 1993 fino alla recentissima sentenza 1/2014. «La normativa di risulta» - quella che resta in vigore dopo l’incostituzionalità di parti di una legge elettorale - dev’essere «complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo», ha affermato più volte la Corte. Le leggi elettorali, ha aggiunto, sono «costituzionalmente necessarie, in quanto indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali, dovendosi inoltre scongiurare l’eventualità di paralizzare il potere di scioglimento del presidente della Repubblica». Inoltre, «non rientra tra i compiti della Corte valutare l’opportunità e/o l’efficacia» della normativa di risulta, «spettando ad essa solo di verificare la conformità alla Costituzione delle specifiche norme censurate e la possibilità immediata di procedere ad elezioni con la restante normativa; condizione, quest’ultima, connessa alla natura della legge elettorale di “legge costituzionalmente necessaria”». Infine: «Resta fermo, ovviamente, che il legislatore ordinario, ove lo ritenga, potrà correggere, modificare o integrare la disciplina residua».

Dunque, quel che sopravvivrà dell’Italicum alle censure della Corte sarà in grado «di garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo», cioè della Camera. Ciò non impedisce al Parlamento di confezionare anche una nuova legge elettorale, «espressione della più ampia discrezionalità legislativa» anche se non esente da censure di incostituzionalità in caso di manifesta irragionevolezza.

E qui si viene a un altro punto importante, che ha a che fare con l’ammissibilità o meno delle ordinanze dei cinque Tribunali, emesse prima che la legge abbia ancora trovato applicazione (a differenza del Porcellum, impugnato dopo essere stato applicato). È l’argomento su cui fa leva l’Avvocatura dello Stato per sostenerne l’inammissibilità, in particolare dell’ordinanza di Messina che, a differenza delle altre quattro, risale a prima che l’Italicum producesse i sui effetti. La legge, infatti, fu approvata il 4 maggio 2015 ma l’entrata in vigore delle nuove norme fu differita al 1° luglio 2016, mentre l’ordinanza di Messina è del 17 febbraio 2016: la Corte dovrà stabilire anzitutto se i ricorrenti avessero un interesse ad agire in giudizio prima che la legge producesse i suoi effetti.

Non è una decisione di poco conto perché si tratta di mettere, oppure no, un paletto all’impugnabilità delle leggi elettorali, ferma restando la loro sindacabilità costituzionale - scrisse la Corte nel 2014 -, altrimenti «si finirebbe col creare una zona franca proprio in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico, in quanto incide sul diritto fondamentale di voto». I boatos dicono che questo sia un punto su cui ci sarà discussione nel collegio e su cui si potrebbe arrivare a un’inammissibilità in quanto l’ordinanza di Messina sarebbe «prematura». In tal caso, la Corte non potrebbe passare al merito delle censure di quel Tribunale, che tuttavia si ritrovano nelle altre ordinanze salvo una, quella sulle soglie di sbarramento previste per l’elezione del Senato (8% per i singoli partiti e 3% per le coalizioni), diverse da quelle previste per l’elezione della Camera (3%).

Le poche indiscrezioni finora trapelate da Palazzo della Consulta definiscono «plausibile» l’abolizione del solo ballottaggio e, forse, delle pluricandidature, lasciando così sul tavolo un sistema tendenzialmente proporzionale (pur con il premio di maggioranza), “compatibile” con quello del Senato (proporzionale puro con una preferenza). Le diverse soglie di sbarramento non sarebbero considerate un problema, e comunque potrebbero essere facilmente corrette dal legislatore. L’omogeneità tra i due rami del Parlamento sarebbe salva.

La decisione della Corte potrebbe arrivare tra oggi e domani. Anche se le motivazioni non arriveranno prima dell’8 febbraio. Le questioni da affrontare sono state accorpate (da 14 a 11) dal relatore Niccolò Zanon. A decidere saranno 13 giudici su 15, perché il Parlamento non ha ancora sostituito il dimissionario Giuseppe Frigo e, per ragioni di salute, anche stavolta sarà assente Alessandro Criscuolo. Ieri c’è stata una pre-camera di consiglio (prevista sempre per le questioni più delicate) nella quale si è fatto un primo sondaggio di opinioni sulla relazione di Zanon, favorevole all’abolizione del ballottaggio. In mattinata si svolgerà l’udienza pubblica, alla presenza delle parti, e subito dopo la Corte si chiuderà in camera di consiglio. Da dove uscirà con il suo «rattoppo» all’Italicum da consegnare al Parlamento.

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