Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e condizione di procedibilità; (ii) mediazione obbligatoria, accordo di conciliazione e regime della trascrizione; (iii) mediazione obbligatoria e rappresentanza della parte nel procedimento; (iv) mediazione obbligatoria, ambito applicativo ed azione revocatoria; (v) istanza di mediazione obbligatoria, domanda giudiziale e condizione di procedibilità; (vi) controversie nei servizi di telecomunicazioni, ricorso monitorio e tentativo di conciliazione.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Palermo, Sezione V civile, sentenza 30 marzo 2022, n. 1349
La decisione afferma due principi: da un lato che, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata anche se il tentativo di mediazione obbligatoria sia stato esperito ad impulso di parte opponente, e parte opposta, sulla quale grava il relativo onere, vi abbia aderito partecipando al procedimento; dall'altro, che la mancata partecipazione personale della parte gravata dell'onere di esperire il tentativo o la partecipazione delegata senza conferimento di procura speciale non integrano condotte tali da essere sanzionate con l'improcedibilità della domanda.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Lecce, Sezione II civile, sentenza 5 aprile 2022, n. 951
La pronuncia, operando un coordinamento tra la disciplina dettata dal Dlgs n. 28 del 2010 in tema di conciliazione ed il regime della trascrizione, accogliendo la domanda formulata da entrambe le parti, ordina la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari dell'accordo conciliativo di divisione ereditaria intervenuto in sede di mediazione tra le stesse.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Cassino, Sezione civile, sentenza 19 aprile 2022, n. 523
La sentenza, resa all'esito di un giudizio di opposizione ad un procedimento di sfratto per finita locazione, afferma che l'obbligo di preventiva mediazione può ritenersi assolto solo in caso di presenza personale della parte o di un suo delegato, diverso dal difensore e non già in caso di comparizione esclusiva di quest'ultimo.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, sentenza 28 aprile 2022, n. 1354
La decisione, uniformandosi a quanto espresso sul punto dal giudice di legittimità, riafferma che l'azione revocatoria non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Bari, Sezione I civile, sentenza 28 aprile 2022, n. 1606
La decisione, soffermandosi sulla questione attinente alla simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale, rimarca che, seppur in sede di mediazione venga chiesto meno o vengano richieste cose diverse rispetto alla successiva domanda giudiziale, non può pronunciarsi l'improcedibilità di quest'ultima.

CONCILIAZIONE/TELECOMUNICAZIONI Tribunale di Napoli, Sezione XII civile, sentenza 29 aprile 2022, n. 4210
Aderendo all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la sentenza riafferma che nelle controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Sussistenza – Instaurazione del procedimento ad impulso di parte opponente – Partecipazione di parte opposta – Condizione di procedibilità – Avveramento. (Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta. Tuttavia, qualora sia la parte opponente a presentare sollecitamente l'istanza di mediazione prima dello scadere dei termini assegnati dal giudice, prevenendo in tal modo la parte opposta, la quale comunque partecipi al procedimento di mediazione, non si ravvisa quell'inerzia tale dar luogo alla pronunzia di improcedibilità del ricorso monitorio e dunque alla revoca del decreto ingiuntivo, dovendo ritenersi raggiunto il fine perseguito dal legislatore, ovverosia il tentativo di pervenire ad una definizione in via bonaria della controversia (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata dalla parte opponente ed articolata sul presupposto che la procedura di mediazione obbligatoria era stata dalla stessa esperita sebbene il relativo onere fosse stato posto con ordinanza a carico dell'opposta).
Tribunale di Palermo, Sezione V civile, sentenza 30 marzo 2022, n. 1349 – Giudice Ajello

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Giudizio pendente – Esperimento del procedimento – Presenza personale della parte o delegata mediante conferimento di procura speciale – Necessità a pena di improcedibilità del giudizio – Configurabilità – Esclusione – Fondamento. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, né l'articolo 8 del Dlgs n. 28 del 2010, né altra norma prescrivono che, nella pendenza del giudizio, la domanda di mediazione debba essere presentata dalla parte personalmente o da un procuratore munito da procura speciale né fanno riferimento alla presenza obbligatoria della parte alla procedura di mediazione, o prescrivono che il difensore possa rappresentare la parte solo se munito di procura speciale. Ed invero, in linea generale, opinando diversamente, si verificherebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra la parte che sia rappresentata da un difensore e la parte che non partecipi in alcun modo alla procedura di mediazione, senza giustificato motivo, assumendo un comportamento più grave di quello della parte che vi partecipi tramite il proprio difensore, ipotesi che non dà luogo all'improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo una siffatta conseguenza contemplata dalla norma, ma addirittura esclusa (in tal caso, infatti, l'unica conseguenza nella quale la parte che non partecipa alla mediazione potrebbe imbattersi, è la condanna al pagamento del contributo unificato e la possibilità per il giudice di desumere dal suo comportamento argomenti di prova). (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel corso del quale era stato esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione obbligatoria, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità del ricorso monitorio reiterata da parte opponente sul rilievo della mancata comparizione personale di parte opposta, in rappresentanza della quale erano comparsi, in sede di mediazione, solo i suoi due difensori).
Tribunale di Palermo, Sezione V civile, sentenza 30 marzo 2022, n. 1349 – Giudice Ajello

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Accordo di conciliazione – Atti soggetti a trascrizione – Sottoscrizione del processo verbale autenticata dal notaio – Articolo 11, comma 3, del Dlgs n. 28/2010 – Ambito applicativo – Fattispecie relativa ad accordo conciliativo di divisione ereditaria. (Cc, articoli 2643, 2645 e 2657; Dlgs n. 28/2010, articolo 11)
In tema di mediazione obbligatoria, premesso che la conciliazione, ovvero la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione, è disciplinata dal Dlgs n. 28 del 2010, l'articolo 11, comma 3, dello stesso prevede che "se con l'accordo le parti concludono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". La "ratio" della norma è coerente con il sistema di pubblicità immobiliare dell'ordinamento giuridico: infatti, l'articolo 2657 cod. civ. considera come unici titoli validi per la trascrizione le sentenze, gli atti pubblici o le scritture private autenticate o la cui sottoscrizione sia stata accertata giudizialmente, ed il notaio è l'unico pubblico ufficiale che ha tra i suoi compiti specifici quello di ricevere o autenticare contratti soggetti a trascrizione. La norma indica solo l'articolo 2643 cod. civ., ma, in vista della suddetta "ratio", l'intervento del notaio sarà necessario anche per gli atti previsti dall'articolo 2645 cod. civ. (tutti gli altri atti soggetti a trascrizione quali divisioni, accettazioni di eredità, acquisti di legato) e dagli articoli 2645-bis e 2645-ter cod. civ. Considerando, infine, che la disciplina della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, si applica a tutti gli atti indicati nell'articolo 2643 cod. civ., si evince che l'atto di mediazione che ha ad oggetto uno degli atti soggetti a trascrizione, debba essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (Nel caso di specie, il giudice adito ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'accordo conciliativo di divisione ereditaria intervenuto tra le parti).
Tribunale di Lecce, Sezione II civile, sentenza 5 aprile 2022, n. 951 – Giudice Di Battista

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Comparizione personale o delegata tramite rappresentante diverso dal difensore – Necessità – Comparizione del solo difensore – Condizione di procedibilità della domanda – Avveramento – Configurabilità – Esclusione – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione al procedimento di sfratto per finita locazione. (Cpc, articoli 657, 665 e 667; Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, l'artiocolo 8 del Dlgs n. 28 del 2010 ha disciplinato gli aspetti attinenti allo svolgimento del procedimento di mediazione, stabilendo che l'obbligo di preventiva mediazione può ritenersi osservato solo in caso di presenza personale della parte o di un suo delegato, diverso dal difensore, e non in caso di comparizione esclusiva del difensore, posto che scopo della mediazione è quello di riattivare la comunicazione fra i soggetti in conflitto al fine di metterli nelle condizioni di verificare la possibilità di una soluzione concordata. D'altro canto, non avrebbe senso imporre un incontro fra i soli difensori ed il mediatore per un'informativa del tutto inutile ed un tentativo di conciliazione che gli stessi potrebbero attuare direttamente senza particolari formalità e inutili esborsi (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione ad un procedimento di sfratto per finita locazione, il giudice adito, accogliendo l'eccezione sollevata da parte dell'intimante, ne ha dichiarato l'improcedibilità, in quanto l'intimata, nell'opporsi all'intimazione, pur formulando contestualmente domanda riconvenzionale e pur essendo stata dall'intimante introdotta la mediazione obbligatoria a seguito del mutamento del rito, aveva omesso di comparire personalmente all'incontro fissato).
• Tribunale di Cassino, Sezione civile, sentenza 19 aprile 2022, n. 523 – Giudice Ovallesco

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Contratti bancari – Ambito di applicazione – Azione revocatoria ordinaria – Assoggettamento – Esclusione – Fondamento. (Cc, articolo 2901; Dlgs., n. 28/2010, articolo 5)
L'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione ed attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, la corte territoriale, confermando quanto sul punto già statuito dal tribunale, ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dagli appellanti, già soccombenti in primo grado, rispetto ad un'azione revocatoria esperita nei loro confronti da un istituto di credito ex articolo 2901 cod. civ. al fine di far accertare e dichiarare l'inefficacia di un atto pubblico di costituzione di un fondo patrimoniale di beni immobili). Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 23 settembre 2021, n. 25855).
Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, sentenza 28 aprile 2022, n. 1354 – Presidente ed estensore Calendino

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Domanda di mediazione – Contenuto – Simmetria rispetto alla domanda giudiziale – Necessità – Limiti – Istanza avente un "petitum" più circoscritto rispetto a quello contenuto nella domanda giudiziale – Condizione di procedibilità – Avveramento – Sussistenza – Fondamento. (Cc, articoli 163, 801, 981, 982, 1809 e 1810; Dlgs., n. 28/2010, articolo 4)
In tema di mediazione obbligatoria, anche se non è necessario dare un precipuo inquadramento giuridico del fatto in quanto l'istanza di mediazione non richiede necessariamente anche l'indicazione degli elementi di diritto come, invece, necessario per gli atti di citazione ex articolo 163 cod. proc. civ. deve pur sempre sussistere una simmetria tra i fatti ivi esposti e quelli indicati successivamente in sede processuale. Tale simmetria, concernendo il bene finale della vita che si intende ottenere sia tramite la domanda di mediazione sia con quella giudiziale, fa sì che la richiesta formale del "petitum" immediato può anche non essere simmetrico, in quanto in sede di mediazione, al fine di aumentare le possibilità di una conciliazione, la parte istante può formalmente chiedere meno di quanto farebbe in sede processuale; in altri termini, seppur in sede di mediazione venga chiesto meno o vengano richieste cose diverse rispetto alla successiva domanda giudiziale, non può pronunciarsi l'improcedibilità di quest'ultima (Nel caso di specie, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del procedimento di mediazione sollevata dalla parte convenuta e fondata sul rilievo che mentre in sede di mediazione parte attrice aveva chiesto la revoca dell'atto di donazione di un appartamento per ingratitudine ex articolo 801 cod. civ. e la sua contestuale restituzione per intervenuta necessità dell'istante-usufruttuaria, in giudizio aveva poi domandato il rilascio dell'immobile concesso in comodato d'uso ai sensi dell'articolo 1810 cod. civ.).
Tribunale di Bari, Sezione I civile, sentenza 28 aprile 2022, n. 1606 – Giudice Fasano

Procedimento civile – Conciliazione – Controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni – Articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 – Tentativo di conciliazione – Ricorso per decreto ingiuntivo e giudizio di opposizione – Esperimento del tentativo conciliativo – Necessità – Esclusione – Fattispecie relativa a controversia soggetta "ratione temporis" alla disciplina dettata dalla Delibera n. 173/07/CONS. (Cpc, articoli 633 e 645; Legge, n. 249/1997, articolo 1)
In tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione innanzi al Corecom competente per territorio sollevata dall'opponente, rilevando che la predetta improcedibilità non potesse essere dichiarata neppure per la successiva fase di opposizione atteso che l'articolo 2, comma 2, del Regolamento adottato dall'AGCOM ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e del citato articolo 11, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con Delibera n. 173/07/CONS, applicabile "ratione temporis" alla controversia, prevedeva che "in ogni caso, l'utente finale non è tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 3, per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero opposizione a norma degli articoli 645 c.p.c. e segg.") (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 28 aprile 2020, n. 8240).
Tribunale di Napoli, Sezione XII civile, sentenza 29 aprile 2022, n. 4210 – Giudice Impresa

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