Responsabilità

Omessa informazione al paziente, va provato il nesso di causalità con il danno

Necessario un giudizio controfattuale, che accerti, con valutazione di probabilità logica, quali scelte avrebbe compiuto la persona in cura se avesse avuto a disposizione tutte le informazioni relative all’intervento chirurgico

di Rosa Sciatta

La struttura sanitaria non può essere ritenuta responsabile dei danni al paziente solo per non averlo informato dell’esistenza di una tecnica terapeutica innovativa e alternativa all’intervento chirurgico eseguito con tecnica obsoleta, correttamente eseguito, ma produttivo di complicanze gravi e permanenti sul paziente. È invece necessario che il giudice di merito accerti il nesso causale tra l’omessa informazione e il danno con un giudizio controfattuale, ossia accertando, con giudizio di probabilità logica, quali scelte avrebbe compiuto il paziente se fosse stato correttamente informato della possibilità di scegliere tra le due tecniche di intervento. Lo ha chiarito la Corte di cassazione che, con la sentenza 1936 del 23 gennaio 2023, ha accolto il ricorso di una struttura sanitaria, cassando con rinvio la pronuncia resa dalla Corte d’appello.

Il caso

I giudici di secondo grado avevano confermato la decisione del Tribunale, che aveva condannato la struttura sanitaria a risarcire i danni alla salute subiti da un paziente. L’uomo, sottoposto a un intervento di rimozione di un aneurisma all’aorta addominale, aveva subito lesioni alla salute gravi e permanenti, consistite nel sorgere di una diversa patologia, una “fibrosi massiva aderenziale” con occlusione intestinale che ha reso necessaria l’asportazione di un tratto dell’intestino.

I giudici di merito avevano fatto proprie le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva accertato che le complicanze, benché rare e imprevedibili, derivavano dalla tecnica operatoria obsoleta Open applicata al trattamento dell’aneurisma, anche se questo era stato correttamente eseguito. Queste complicanze, secondo la Ctu, sarebbero state evitate se il chirurgo avesse utilizzato la alternativa e innovativa tecnica endovascolare Evar.

Secondo la struttura sanitaria, ricorrente in Cassazione, il non avere informato il paziente di questa alternativa non poteva però ritenersi “causa” del danno, perché la scelta e l’esecuzione della tecnica Open non fu di per sé colposa, anzi l’intervento fu eseguito bene. Inoltre, afferma la struttura, il paziente, anche se fosse stato informato, non l’avrebbe scelta, dal momento che il chirurgo cui si era rivolto era un esperto della tecnica Open.

La decisione

La Cassazione, nel condividere la tesi difensiva della struttura sanitaria, ha affermato il principio per cui l’omessa informazione circa la tecnica chirurgica utilizzata non è causa del danno ex se, ma va sempre accertato il nesso causale tra la condotta colposa e l’evento di danno (e cioè la “causalità materiale”). Infatti, per i giudici di merito, l’intervento chirurgico è stato ben eseguito, se pur con la tecnica Open obsoleta, e l’unica condotta colposa ascrivibile al medico è stata l’omessa informazione del paziente sulle alternative chirurgiche; sarebbe quindi stato necessario accertare l’esistenza di un valido nesso di causa tra l’omissione dell’informazione e il danno, per accertare la responsabilità della struttura sanitaria.

Andava quindi necessariamente ricostruito il nesso di condizionamento tra l’omessa informazione e l’evento di danno con un giudizio controfattuale, ovvero ipotizzando cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto l’azione che invece è stata omessa. E, per la Cassazione, era il paziente ad avere l’onere di dimostrare che, se avesse avuto una corretta informazione sulla diversa tecnica chirurgica più innovativa, avrebbe scelto la tecnica alternativa.

Il fatto positivo che il paziente avrebbe dovuto provare e il giudice accertare è la scelta soggettiva diversa del paziente, rispetto a quella data. Nel nostro ordinamento, infatti, e nell’attuale sistema della responsabilità civile, non si può configurare un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa la non configurabilità dei danni in re ipsa.

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