Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 17 ed il 21 gennaio 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) regolamento di giurisdizione, ambito applicativo e processo esecutivo; (ii) giudizi per prestazioni previdenziali, esonero oneri processuali in caso di soccombenza e dichiarazione sostitutiva; (iii) sospensione del processo e giudizio pregiudicante definito con sentenza non passata in giudicato; (iv) notificazione a mezzo del servizio postale, falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento e querela di falso; (v) spese per consulenza medico-legale stragiudiziale e criteri di liquidazione; (vi) questioni rilevate d'ufficio dal giudice e principio del contraddittorio; (vii) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e legittimazione delle parti; (viii) corrispondenza tra chiesto pronunciato e vizio di omessa pronuncia; (ix) giudizio d'appello e violazione del termine a comparire .

CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

GIURISDIZIONE Cassazione n. 1216/2022
L'ordinanza, aderendo ad un orientamento consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, riafferma il principio secondo cui deve ritenersi inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto in pendenza di un processo di esecuzione, dovendo l'ambito di applicazione di tale rimedio processuale ritenersi circoscritto entro i confini del processo di cognizione.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 1341/2022
La pronuncia, resa in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, ribadisce l'efficacia della dichiarazione sostitutiva che, se pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e prodotta con il medesimo.

SOSPENSIONE DEL PROCESSOCassazione n. 1399/2022
Prestando adesione al principio di diritto di recente enunciato dalle Sezioni Unite, la decisione ribadisce che tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex articolo 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'articolo 336, secondo comma, c.p.c..

NOTIFICAZIONICassazione n. 1565/2022
Cassando con rinvio la decisione gravata, l'ordinanza ribadisce che, in caso di notificazione a mezzo del servizio postale, il destinatario dell'avviso di ricevimento che affermi di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'atto a mezzo di querela di falso.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 1575/2022
La decisione riafferma che le spese per consulenza medico-legale stragiudiziale di parte ex articolo 148 del Codice delle assicurazioni private, avendo natura di danno emergente, vanno tenute distinte dalle spese processuali vere e proprie, con la conseguenza che la loro liquidazione è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.

POTERI DEL GIUDICE Cassazione n. 1617/2022
La sentenza riafferma che l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dal secondo comma all'articolo 101 c.p.c., non riguarda le questioni di diritto, ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese.

PROCEDIMENTO MONITORIO Cassazione n. 1715/2022
L'ordinanza ribadisce che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta.

POTERI DEL GIUDICECassazione n. 1747/2022
Cassando la sentenza impugnata, l'ordinanza riafferma che il vizio di omessa pronuncia che integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato sussiste in caso di omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda, intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale debba essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 1847/2022
La decisione riafferma che nel giudizio d'appello, la violazione del termine a comparire determina la nullità dell'atto di gravame, rilevabile d'ufficio dallo stesso giudice di seconde cure, con assegnazione del termine all'appellante per rinnovare la citazione, non integrando la descritta evenienza un'ipotesi di improcedibilità del gravame.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Giurisdizione – Regolamento preventivo di giurisdizione – Ambito applicativo – Processo di esecuzione – Inammissibilità – Principio riaffermato in relazione a procedimento esecutivo promosso nell'ambito di una esecuzione di obblighi di fare. (Cpc, articoli 41, 279, 612 e 614)
Nell'ambito di una esecuzione di obblighi di fare (nel caso di specie, relativa al rilascio di un immobile), ex articolo 612 cod. proc. civ., la contestazione relativa alla violazione dei limiti ai poteri del giudice dell'esecuzione di ordinare un "facere" all'esecutato, qualora vengano previste modalità involgenti aspetti autorizzatori riservati alla Pubblica amministrazione, può essere formulata solo con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione o dell'opposizione agli atti esecutivi ma non con lo strumento del regolamento preventivo di giurisdizione (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla società ricorrente nell'ambito del procedimento esecutivo promosso dalla società intimata ex articoli 612 e 614 cod. proc. civ. per ottenere il rilascio dell'immobile del quale la stessa era risultata aggiudicataria all'esito di asta pubblica indetta dalla curatela fallimentare di altra società; in particolare, tale ricorso era stato proposto dopo che, con ordinanza, modificativa di altra precedente, il giudice dell'esecuzione aveva stabilito le modalità per il rilascio dell'immobile, completando il procedimento esecutivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4880; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 19 maggio 2016, n. 10320; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 27 maggio 2008, n. 13633; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 13 dicembre 2007, n. 26109; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 8 marzo 2006, n. 4912; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 30 settembre 2005, n. 19172; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 26 ottobre 2000, n. 1139).
Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 17 gennaio 2022, n. 1216 – Presidente Virgilio – Relatore Rubino

Procedimento civile – Spese processuali – Giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali – Esonero in caso di soccombenza – Presupposti – Onere di autocertificazione dell'interessato – Formulazione – Con il ricorso introduttivo – Dichiarazione sostitutiva redatta su foglio separato – Efficacia – Condizioni. (Cpc, articolo 91; Disp. att. cpc, articolo 152)
In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'articolo 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo modificato dall'articolo 42, comma 11, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva "nelle conclusioni dell'atto introduttivo" va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo (Nel caso di specie, accogliendo il motivo con cui parte ricorrente aveva dedotto che la dichiarazione reddituale era stata resa su foglio separato allegato alla nota di iscrizione a ruolo e richiamato nelle conclusioni del ricorso per l'accertamento tecnico preventivo, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo delle spese e, decidendo nel merito, dichiarato le spese del giudizio di merito irripetibili). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 25 giugno 2018, n. 16616; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 26 luglio 2011, n. 16284).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1341 – Presidente Leone – Relatore Buffa

Procedimento civile – Sospensione del processo – Esistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica tra due giudizi – Giudizio pregiudicante definito con sentenza non passata in giudicato – Sospensione del giudizio pregiudicato – Obbligatorietà – Esclusione – Adozione in via facoltativa – Configurabilità. (Cpc, articoli 42, 282, 295, 297, 336 e 337)
In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'articolo 297 cod. proc. civ., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'articolo 337, comma 2, cod. proc. civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'articolo 336, comma 2, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato l'ordinanza impugnata disponendo la prosecuzione del giudizio e concedendo alle parti il termine di sessanta giorni per la riassunzione dalla comunicazione dell'ordinanza; in particolare, il tribunale adito aveva sospeso il giudizio ex articolo 295 cod. proc. avente ad oggetto l'accertamento di irripetibilità delle somme corrisposte dall'Inps e da quest'ultimo richieste in restituzione a titolo di indebito per indennità di disoccupazione, ritenendo "causa pregiudiziale" idonea a legittimare la sospensione necessaria quella intrapresa da parte ricorrente, pendente in appello, avente ad oggetto l'accertamento di illegittimità della cancellazione dagli elenchi anagrafici: nella circostanza, infatti, essendo la sospensione rimessa al potere discrezionale del giudice, a differenza di quella, necessaria di cui all'articolo 295 cod. proc. civ., lo stesso avrebbe dovuto motivare l'esercizio del proprio potere di sospensione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 29 luglio 2021, n. 21763; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 luglio 2018, n. 17936; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 ottobre 2015, n. 21664).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1399 – Presidente Leone – Relatore Buffa

Procedimento civile – Notificazioni – Notificazione eseguita a mezzo del servizio postale – Relazione di notifica – Attestazione dell'agente postale – Natura – Contestazione del relativo contenuto – Proposizione di querela di falso – Necessità – Fondamento. (Legge, n. 890/1982, articoli 1, 7 e 8; Cc, articolo 2700; Cpc, articoli 148, 149 e 221)
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione apposta sull'avviso di ricevimento dall'agente postale (ove questi dichiara di aver eseguito la notificazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890) se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'articolo 1 della citata legge n. 890 del 1982, e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario. Ne consegue che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l'atto, e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio pendente tra il ricorrente e l'Agenzia della Entrate, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta al fine di far accertare la falsità della firma apposta in ricezione dell'avviso di ricevimento della raccomandata oggetto di notifica). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 22 novembre 2006, n. 24852; Cassazione, sezione civile L, sentenza 1° marzo 2003, n. 3065).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 19 gennaio 2022, n. 1565 – Presidente Acierno – Relatore Di Marzio

Procedimento civile – Spese processuali – Codice delle assicurazioni private – Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore – Procedura di risarcimento – Spese per consulenza medico-legale stragiudiziale – Natura di danno emergente – Liquidazione in favore del danneggiato – Presupposti. (Dlgs, n. 209/2005, articolo 148; Cc, articoli 1223 e 2043; Cpc, articoli 91 e 92)
Le spese per consulenza medico-legale stragiudiziale di parte ex articolo 148 del Codice delle assicurazioni private hanno natura di danno emergente, natura, quindi, intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie, con la conseguenza che la loro liquidazione è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risarcimento danni derivanti da un sinistro stradale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto il giudice d'appello, dopo aver ricondotto la spesa sostenuta dal danneggiato per consulenza medico-legale stragiudiziale di parte ai sensi del citato articolo 148 nel regime di ripetibilità ex art. articolo 92 cod. proc. civ. proprio delle spese processuali, aveva di conseguenza espressamente ricompreso la stessa nella disposta compensazione delle spese del doppio grado del giudizio di merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 maggio 2021, n. 14444; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 4 novembre 2020, n. 24481; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2644; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 10 luglio 2017, n. 16990; Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 gennaio 2010, n. 997).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 19 gennaio 2022, n. 1575 – Presidente Spirito – Relatore Scrima

Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio del contraddittorio – Questioni rilevate d'ufficio – Obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio – Portata – Fattispecie in materia successoria. (Cc, articoli 769 e 2034; Cpc, articolo 101)
L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dal secondo comma all'articolo 101 cod. proc. civ., non riguarda le questioni di diritto, ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia ereditaria, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata avendo la corte del merito, nel riconoscere d'ufficio che lo spostamento patrimoniale, effettuato dal defunto con un giroconto in favore della controricorrente non costituiva donazione, bensì adempimento di una obbligazione naturale giustificata dal regime di convivenza, aveva omesso preventivamente di stimolare il contraddittorio fra le parti definendo il giudizio senza alcun contributo delle parti, rimaste ignare della questione officiosamente rilevata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 12 settembre 2019, n. 22778; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 8 giugno 2018, n. 15037; Cassazione, sezione civile L, sentenza 19 maggio 2016, n. 10353).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 19 gennaio 2022, n. 1617 – Presidente D'Ascola – Relatore Tedesco

Procedimento civile – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione – Parti legittimate – Individuazione – Principio espresso in riferimento a legittimazione passiva di società mandataria di istituto creditizio. (Cpc, articolo 645)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta ex articolo 645 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la decisione gravata avendo la corte del merito erroneamente ritenuto che l'unica parte legittimata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fosse la banca mandante e non anche la società mandataria che aveva presentato il ricorso monitorio in nome e per conto della stessa banca, a nulla rilevando che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in favore di quest'ultima e poi notificato dalla predetta mandataria). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 giugno 2018, n. 15567; Cassazione, sezione civile I, sentenza 18 agosto 2004, n. 16069).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1715 – Presidente Bisogni – Relatore Caiazzo

Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato – Vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito – Nozione. (Cpc, articol0 112)
Il vizio di omessa pronuncia che integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda, intendendosi per capo della domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale debba essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risarcimento danni incardinato dalla società ricorrente nei confronti di un proprio dirigente addetto alla gestione dei patrimoni per asserita violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte distrettuale, nonostante la questione prospettata fosse stata oggetto del "thema decidendum" di primo e di secondo grado, aveva riformato totalmente la sentenza di primo grado, anche in punto di richiesta di rimborso delle somme pagate per le contravvenzioni comminate al controricorrente per la violazione al Codice della Strada commesse con la autovettura aziendale, già riconosciuta in prime cure, omettendo, tuttavia, qualsiasi pronuncia, positiva o negativa, sul punto predetto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 13 agosto 2018, n. 20718; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 luglio 2018, n. 18797; Cassazione, sezione civile V, ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29191; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 novembre 2017, n. 28308; Cassazione, sezione civile V, sentenza 16 maggio 2012, n. 7653; Cassazione, sezione civile I, sentenza 8 marzo 2007, n. 5351).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1747 – Presidente Doronzo – Relatore Cinque

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Violazione del termine a comparire – Conseguenze. (Cpc, articoli 163–bis, 156, 157 e 359)
Nel giudizio d'appello, la violazione del termine a comparire determina la nullità dell'atto di gravame, rilevabile d'ufficio dallo stesso giudice di seconde cure, con assegnazione del termine all'appellante per rinnovare la citazione, non integrando la descritta evenienza un'ipotesi di improcedibilità del gravame (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risarcimento danni subiti dal ricorrente in occasione di un incidente stradale cagionato da un veicolo rimasto sconosciuto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata accogliendo il motivo con cui il ricorrente danneggiato aveva lamentato la nullità del giudizio di secondo grado a causa dell'inosservanza del termine dilatorio di novanta giorni tra la data della notifica della citazione e quella della prima udienza in appello, donde l'erroneità della dichiarazione di contumacia adottata nei suoi confronti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 maggio 2020, n. 9650; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 13 maggio 2019, n. 12691; Cassazione, sezione civile I, sentenza 3 novembre 2016, n. 22279; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2009, n. 7536).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 gennaio 2022, n. 1847 – Presidente Scoditti – Relatore Guizzi

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